Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione  dell'agevolazione
di  cui  all'art.  1,  come  previsto  dalle  «National   Eligibility
Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso  di
soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota
comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso  di
soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%,  previa  garanzia
da  apposita  polizza  fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata   al
soggetto  interessato  secondo  lo  schema  approvato  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca con specifico provvedimento. 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
  3. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi  la  necessita',  potra'   procedere,   nei   confronti   del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.