IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi  16-bis  e  seguenti,  come   modificati   dall'art.   13   del
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 maggio 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella   Regione   Valle
d'Aosta»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 8 maggio 2021, n. 109; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visti i verbali del 14 maggio e del 21 maggio 2021 della Cabina  di
regia di cui al richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30
aprile 2020, unitamente agli allegati report n. 52 e  53,  dai  quali
risulta, tra l'altro, che la Regione Valle d'Aosta presenta, per  due
settimane consecutive, uno scenario di "tipo 1"  con  un  livello  di
rischio basso; 
  Visto il medesimo verbale del 21 maggio 2021 della Cabina di  regia
dal quale risulta che «Si conferma una diminuzione dell'incidenza per
la nona settimana consecutiva (73 casi  per  100.000  abitanti,  dati
flusso  ISS),  che  si  avvicina  a  livelli  (50  per  100.000)  che
permetterebbero  il  contenimento  dei  nuovi  casi.  (...)   Nessuna
regione/pa presenta nella settimana di monitoraggio una stima  di  Rt
maggiore di 1 nel suo valore medio. Nessuna  regione/ppaa  supera  la
soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva  o
area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva ed in  aree
mediche e' coincidente e pari al 19%.»; 
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   Focus
incidenza», allegato al citato  verbale  del  21  maggio  2021  della
Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto  di
monitoraggio,  la  Regione  Valle   d'Aosta   presenta   un'incidenza
settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
  Vista la nota del 21 maggio 2021 del  Comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Considerato che l'art. 13, comma 2,  del  citato  decreto-legge  18
maggio 2021,  n.  65,  prevede  che:  «Fino  al  16  giugno  2021  il
monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  (ed
in particolare delle previsioni di cui  all'art.  1,  comma  16  ter)
vigenti al giorno antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1  del  presente
articolo»; 
  Considerato che sussistono tutti i  presupposti,  come  individuati
dal richiamato art. 13, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2021, n.
65, per l'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure di cui
alla c.d. «zona gialla»; 
  Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                     nella Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nella Regione Valle  d'Aosta
cessano di  avere  efficacia  le  misure  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro della salute 7 maggio 2021 e si applicano le misure  di  cui
alla c.d. «zona gialla», nei  termini  di  cui  al  decreto-legge  18
maggio 2021, n. 65.