IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
recante  disposizioni   urgenti   in   materia   di   semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2016, recante disciplina dei criteri per la destinazione del due  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  a  favore  di
associazioni culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 985, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 97-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  ai
sensi del quale «Per l'anno  finanziario  2021,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare  il
due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti  i  requisiti  e  i  criteri  per  l'iscrizione  o  la
cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche'
le cause e le modalita' di revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
luglio 2020 recante la disciplina delle modalita' e dei  termini  per
l'accesso al riparto del cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo,  nonche'
delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la
pubblicazione dell'elenco permanente degli enti  iscritti  e  per  la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi; 
  Considerato che il richiamato art. 97-bis del decreto-legge n.  104
del 2020 prevede che per le sopra riportate finalita' e'  autorizzata
la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  recanti
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi  del  virus
COVID-19 e, in particolare,  le  misure  concernenti  la  sospensione
delle  attivita'  culturali  e  ricreative  e  delle   attivita'   di
spettacolo in presenza di pubblico; 
  Su proposta del Ministro della cultura; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione  delle
  somme di cui all'art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020  n.
  126. 
 
  1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
le associazioni senza scopo di lucro di cui al  libro  I  del  codice
civile che: 
    a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto,  la
finalita' di svolgere e/o promuovere attivita' culturali; 
    b) risultino esistenti da almeno cinque  anni  al  momento  della
presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo. 
  2. Le associazioni interessate presentano  domanda  di  iscrizione,
entro il 26 aprile 2021, esclusivamente per via telematica,  mediante
procedura accessibile dal sito web del Ministero  della  cultura,  al
seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/ Alla  domanda  deve
essere allegata, a pena di esclusione dall'elenco, una  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  sottoscritta  dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti che qualificano il soggetto fra  quelli  contemplati  dalle
disposizioni di cui al  comma  1,  nonche'  una  relazione  sintetica
descrittiva  dell'attivita'  di  promozione  di  attivita'  culturali
svolta nell'ultimo quinquennio. Alla dichiarazione  sostitutiva  deve
essere altresi'  allegata,  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita'  del  legale   rappresentante   nonche'   copia   dell'atto
costitutivo e dello statuto. 
  3.  Entro  il  26  aprile  2021,  le  associazioni   gia'   incluse
nell'elenco di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 marzo 2016, confermano, a pena di esclusione dal medesimo
elenco, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma  1,  mediante
apposita dichiarazione, esclusivamente per  via  telematica,  tramite
procedura accessibile dal sito web del Ministero  della  cultura,  al
seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/ Alla  dichiarazione
dovra'  essere  allegata,   una   relazione   sintetica   descrittiva
dell'attivita'  di   promozione   di   attivita'   culturali   svolta
nell'ultimo  quinquennio,  copia  fotostatica  di  un  documento   di
identita'  del  legale  rappresentante  e,  in  caso  di  intervenute
modifiche  rispetto  ai  dati  comunicati  ai  fini   dell'iscrizione
nell'elenco di cui  al  presente  comma  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, copia  dell'atto
costitutivo e dello statuto vigente. 
  4. Entro il 10 maggio  2021,  il  Ministero  della  cultura  redige
l'elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi
denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e'  pubblicato  sul
sito web del medesimo Ministero. Il legale  rappresentante  dell'ente
richiedente  puo'  chiedere  la  rettifica  di  eventuali  errori  di
iscrizione  entro  il  21  maggio  2021.  Dopo  aver  proceduto  alla
rettifica degli eventuali errori di iscrizione,  il  Ministero  della
cultura, entro il 10 giugno 2021 trasmette  gli  elenchi  definitivi,
relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi,  sia  per
le cause previste dai commi 2 e 3, sia per il  mancato  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 1, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per la pubblicazione sul  proprio  sito  web  e  all'Agenzia
delle  entrate  per  la  determinazione  degli  importi  spettanti  a
ciascuna  associazione   in   base   alle   scelte   effettuate   dai
contribuenti, nei termini di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. 
  5. Le associazioni gia' presenti nell'elenco redatto ai  sensi  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo  2016  che
non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti  secondo
quanto previsto dal comma 3 sono cancellate dal predetto  elenco  con
decreto del direttore generale bilancio del Ministero della cultura. 
  6. La dichiarazione sostitutiva  di  cui  ai  commi  2  e  3  perde
efficacia in caso di variazione del rappresentante legale.  Il  nuovo
rappresentante   legale   provvede,   a   pena    di    cancellazione
dell'associazione dall'elenco,  a  sottoscrivere  e  trasmettere  una
nuova dichiarazione, indicando la  data  di  decorrenza  del  proprio
mandato e la data in cui e' stata presentata la domanda di iscrizione
dell'associazione nell'elenco. 
  7. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti al  comma
1, il rappresentante legale  dell'ente  sottoscrive  e  trasmette  al
Ministero  della  cultura  la  revoca  dell'iscrizione.  Qualora   il
contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto.