Art. 2 
 
                   Destinazione del due per mille 
 
  1.  Nell'anno  finanziario  2021,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi,  puo'  effettuare  la  scelta  di
destinare il due per mille della propria imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui  all'art.  1  del
presente decreto ammessi al riparto. 
  2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del  due  per
mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel
modello 730-1, ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al
2021, anno d'imposta 2020. 
  3. Il contribuente effettua la scelta indicando il  codice  fiscale
dell'associazione cui intende destinare la quota del  due  per  mille
della propria imposta e apponendo  la  firma  nell'apposito  riquadro
presente nella scheda di cui al comma 2. Gli  importi  relativi  alle
scelte prive di indicazione del codice  fiscale,  ovvero  recanti  un
codice fiscale che risulti errato o riferibile  ad  un  soggetto  non
inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente  decreto,  sono
ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte  ottenute
da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale. 
  4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta
di destinazione del due per mille della propria imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche.  L'apposizione  nel  riquadro  di  segno  non
riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata. 
  5. La scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef di cui al
presente decreto non  e'  alternativa  alle  scelte  di  destinazione
dell'otto per mille dell'Irpef allo  Stato  oppure  a  un'Istituzione
religiosa, del cinque per mille dell'Irpef per finalita' di interesse
sociale,  ivi  incluse  le  attivita'   di   tutela,   promozione   e
valorizzazione dei beni culturali, e del due per mille dell'Irpef  in
favore di un partito politico.