Art. 2 Destinazione del due per mille 1. Nell'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, puo' effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al riparto. 2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1, ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al 2021, anno d'imposta 2020. 3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale. 4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata. 5. La scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef di cui al presente decreto non e' alternativa alle scelte di destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa, del cinque per mille dell'Irpef per finalita' di interesse sociale, ivi incluse le attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, e del due per mille dell'Irpef in favore di un partito politico.