Art. 3 Riparto del due per mille 1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. L'amministrazione competente in ordine alla procedura di erogazione del contributo e' il Ministero della cultura. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno. 3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille del gettito Irpef alle associazioni culturali, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, per l'anno 2021, sono iscritte sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello Stato. 4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite, in proporzione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di importo superiore a 12 euro. 5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non puo' superare il limite di spesa stabilito all'art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti. 6. Il Ministero della cultura provvede alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.