Art. 3 
 
                      Riparto del due per mille 
 
  1. Ai soggetti aventi  diritto  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto spettano le quote del due per  mille  a  loro  specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di  redditi  non
sottoposti  all'obbligo  di  presentarne  dichiarazione   che   hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della  firma  e
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte  effettuate  ai
sensi del comma 1,  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i  dati
occorrenti a determinare gli  importi  delle  somme  che  spettano  a
ciascuno dei soggetti per i quali sia  stata  effettuata  una  valida
destinazione  della  quota  del  due  per  mille.   L'amministrazione
competente in ordine alla procedura di erogazione del  contributo  e'
il Ministero della cultura. Ai fini della determinazione del due  per
mille afferente ai singoli  contribuenti  si  deve  fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno. 
  3. Le somme previste, in base alla  legislazione  vigente,  per  la
corresponsione del due per mille del gettito Irpef alle  associazioni
culturali, relativo alle  scelte  effettuate  dai  contribuenti,  per
l'anno 2021, sono iscritte  sul  pertinente  capitolo  di  spesa  del
bilancio dello Stato. 
  4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate  le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con  le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite, in  proporzione
al  valore  complessivo  delle  destinazioni  dirette  espresse   dai
contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano  somme  di
importo superiore a 12 euro. 
  5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa stabilito  all'art.  97-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.  Qualora  le  somme  risultanti
dalla  ripartizione  delle  scelte  operate  siano   complessivamente
superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a
ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti. 
  6. Il Ministero della cultura  provvede  alla  pubblicazione  degli
elenchi dei soggetti ai quali il contributo e' stato  erogato,  della
data di erogazione e del relativo importo.