IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)  (di   seguito,
regolamento); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito,
Codice); 
  Viste le «Linee guida sui responsabili della protezione dei  dati»,
adottate dal Gruppo di lavoro art. 29 (WP29) il 13 dicembre  2016  ed
emendate il 5 aprile 2017; 
  Viste le «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati  (RPD)  in
ambito  pubblico»,  adottate  dal  Garante  il   15   dicembre   2017
(reperibili su www.garanteprivacy.it doc. web n. 7322110); 
  Visti,  inoltre,  la  nota   recante   «Quesiti   in   materia   di
certificazione  delle  competenze  ai  fini  della   prestazione   di
consulenza in materia di  protezione  dei  dati  personali»,  del  28
luglio   2017   (doc.   web   n.   7057222),   ed   i    «Chiarimenti
sull'applicazione  della  disciplina  per  il  trattamento  dei  dati
relativi alla salute in ambito sanitario», emanati dal Garante  il  7
marzo 2019 (doc. web n. 9091942); 
  Visti  i  reclami,  le  segnalazioni   ed   i   quesiti   pervenuti
all'Autorita' e, in generale, tutte  le  istruttorie  condotte  e  in
corso di svolgimento concernenti la figura del  Responsabile  per  la
protezione dei dati personali (di seguito, RPD) in  ambito  pubblico,
nonche' i provvedimenti adottati dal Garante in  proposito  (cfr.,  a
questo proposito, anche quanto riportato nelle relazioni annuali); 
  Viste, altresi', le attivita' ispettive condotte tra  il  settembre
2019 e il gennaio 2020 con riferimento a societa' che  forniscono  il
servizio di RPD nei confronti di enti  pubblici,  nonche'  l'indagine
comparativa svolta con le Autorita' degli altri Paesi UE sotto  forma
di  assistenza  reciproca  volontaria  di   cui   all'art.   61   del
regolamento; 
  Vista la campagna promossa dall'Autorita', nel corso del 2020,  nei
confronti  dei  soggetti  pubblici  (in  particolare,  i  comuni)  in
relazione ai quali si sono registrate  lacune  ed  inesattezze  nella
comunicazione dei dati di contatto del RPD,  prevista  dall'art.  37,
par. 7, del regolamento, al fine ottenere la regolarizzazione di tale
adempimento; 
  Visti, infine, gli orientamenti emersi  anche  da  parte  di  altri
organismi  pubblici  che  si  sono  pronunciati  in   tema   di   RPD
(giurisprudenza,   decisioni   di   altre   autorita'    indipendenti
settoriali); 
  Rilevato che, nel corso dei tre  anni  trascorsi  dall'applicazione
del regolamento, dal complesso  delle  attivita'  effettuate  nonche'
dalle numerose occasioni nell'ambito delle quali l'Autorita' ha avuto
modo di intrattenere contatti con RPD in ambito pubblico,  anche  con
riferimento a specifiche istruttorie, sono emerse numerose incertezze
nell'applicazione delle norme del regolamento concernenti  la  figura
del RPD; 
  Rilevato che, alla luce della citata attivita' svolta (e di  quella
in corso di svolgimento) da parte del Garante,  si  rende  necessario
correggere le distorsioni emerse e fornire  chiarimenti  su  numerosi
profili concernenti il ruolo, la posizione e i  compiti  del  RPD  in
ambito pubblico, al fine di rafforzare la figura del RPD in un  ampio
e  rilevante   settore   (quale   quello   pubblico)   caratterizzato
dall'obbligatorieta' della designazione ai sensi dell'art.  37,  par.
1,  lettera  a),  del  regolamento,  in  modo  che  i  titolari  e  i
responsabili  del  trattamento,  in  attuazione  del   principio   di
accountability, si trovino nelle migliori condizioni  per  assicurare
che il trattamento  dei  dati  personali  sia  sempre  conforme  alla
disciplina in materia; 
  Considerato  che  il  Garante  ha  il  compito  di  promuovere   la
consapevolezza e la comprensione del pubblico,  dei  titolari  e  dei
responsabili del trattamento  riguardo  a  norme,  obblighi,  rischi,
garanzie e diritti stabiliti dal regolamento (ai sensi dell'art.  57,
par. 1, lettera b) e d), del  regolamento)  e,  in  quest'ottica,  il
potere di adottare linee guida di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'art. 25 del regolamento (ai sensi  dell'art.  154-bis,  comma  1,
lettera a), del Codice); 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  adottare  l'allegato  «Documento  di
indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della
protezione dei dati (RPD) in ambito  pubblico»,  volto  a  fornire  i
chiarimenti agli interrogativi di maggior  rilievo  che  sono  venuti
finora all'attenzione dell'Autorita' con riferimento alla figura  del
RPD che opera in ambito pubblico, nonche' a  suggerire  delle  misure
ritenute adeguate al fine  di  rafforzare  il  ruolo  del  RPD  nelle
amministrazioni   pubbliche,   quale    elemento    centrale    nella
realizzazione delle tutele imposte  dal  regolamento  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Considerato che il citato Documento di indirizzo si rivolge  sia  a
titolari e  responsabili  del  trattamento  in  ambito  pubblico,  in
ragione degli obblighi che il regolamento attribuisce  loro  ai  fini
dell'adozione delle  misure  necessarie  per  rendere  i  trattamenti
conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali,
che agli stessi RPD, al fine di fornire loro  indicazioni  utili  per
l'assolvimento  dei  propri  compiti  di  supporto  e  vigilanza  nei
confronti degli enti pubblici che li hanno designati; 
  Considerato,  in  ogni  caso,  che  la  violazione  degli  obblighi
stabiliti dal regolamento in materia di RPD (in particolare, articoli
37-39), una volta accertata dal  Garante  nell'esercizio  dei  propri
compiti istituzionali, comporta l'applicazione dei poteri  correttivi
previsti dall'art. 58, par.  2,  del  regolamento  nei  confronti  di
titolari e  responsabili  del  trattamento,  compreso  il  potere  di
infliggere una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 83 del medesimo
regolamento; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
    a) adotta, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera b)  e  d),  del
regolamento, e dell'art. 154-bis, comma 1, lettera a), del Codice, il
«Documento di indirizzo su  designazione,  posizione  e  compiti  del
Responsabile della protezione dei dati  (RPD)  in  ambito  pubblico»,
contenuto nel documento allegato che  forma  parte  integrante  della
presente deliberazione; 
    b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
      Roma, 29 aprile 2021 
 
                            Il Presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                           Cerrina Feroni 
 
                       Il segretario generale 
                               Mattei