IL DIRETTORE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA Visto l'accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (CoP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare, l'impegno di «ogni parte in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio; Vista la direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814; Viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2013 «strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e in particolare che gli impatti dei cambiamenti climatici come le alluvioni, siccita', le ondate di calore, l'innalzamento del livello del mare e le erosioni, possono variare considerevolmente nei vari territori e localita' di tutta Europa, e, pertanto, la maggior parte delle misure di adattamento dovra' essere definita a livello nazionale, regionale e locale, oltre che transfrontaliero, nonche' basata sulle migliori conoscenze e pratiche disponibili e sulle condizioni specifiche degli Stati membri; Vista la comunicazione del 24 febbraio 2021 COM(2021) 82 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni avente ad oggetto «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato; Visto in particolare l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sopra citato, che prevede tra l'altro la possibilita' di finanziare iniziative per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato Ministero della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2020, di conferimento alla dott.ssa Giusy Lombardi dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020, reg. 1, fog. 498; Visto il decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023», in coerenza con le note integrative a legge di bilancio 2021-2023; Vista la direttiva generale recante indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale n. 37 del 25 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, al n. 782; Richiamata la direttiva dipartimentale sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa delle Direzioni generali per l'anno 2021, adottata con decreto del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25 febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 59 in data 15 marzo 2021; Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86 di approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»; Considerato che con DRGS n. 248755, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 30/2013 e del D.I. del 31 dicembre 2020, vengono assegnati, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, euro 15.874.411,90 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto istituisce il «Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano». 2. Il programma e' finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccita' attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all'allegato 1, parte I e II del presente decreto. 3. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i termini di presentazione delle domande per il finanziamento degli interventi nell'ambito del programma di cui al comma 1.