Art. 10 
 
                      Revoca totale o parziale 
                          del finanziamento 
 
  1. Qualora si ravvisi la  presenza  di  criticita'  nell'esecuzione
degli interventi  da  parte  dei  comuni  beneficiari,  la  Direzione
generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della
transizione ecologica  avvia  un  procedimento  istruttorio,  dandone
tempestiva  comunicazione  al  rappresentante   legale   del   comune
beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento  della  stessa,
invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta. 
  2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio  di
cui al comma 1, la Direzione  generale  per  il  clima,  l'energia  e
l'aria del Ministero della transizione  ecologica  puo'  disporre  la
revoca totale o parziale dei finanziamenti  concessi,  anche  tenendo
conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato  il  verificarsi
di una delle seguenti condizioni: 
    a) mancata  o  parziale  esecuzione  degli  interventi  entro  il
termine di ventiquattro mesi dalla erogazione  dell'anticipazione  di
cui  all'art.  9,  comma  2,  ovvero  nel  maggior  termine  previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga; 
    b) difformita' tra gli interventi realizzati  e  quelli  previsti
nella scheda progetto approvata; 
    c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria
vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e
servizi oggetto di finanziamento; 
    d)  richiesta,  da  parte  del  rappresentante  legale  o  da  un
funzionario delegato del comune beneficiario,  di  trasferimento  del
saldo  del  finanziamento  concesso,  a  fronte  di  un   avanzamento
contabile degli interventi inferiore al 100%  del  costo  complessivo
degli interventi previsti dalla scheda progetto. 
  3. Le risorse per cui e' stata disposta  la  revoca,  qualora  gia'
erogate,  sono  versate   dal   comune   beneficiario   in   apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i  cui  estremi
sono comunicati dalla Direzione generale per il  clima,  l'energia  e
l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano  acquisite
definitivamente all'erario.