Art. 10 Revoca totale o parziale del finanziamento 1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone tempestiva comunicazione al rappresentante legale del comune beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta. 2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica puo' disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il termine di ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 2, ovvero nel maggior termine previsto dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga; b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nella scheda progetto approvata; c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento; d) richiesta, da parte del rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario, di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo degli interventi previsti dalla scheda progetto. 3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano acquisite definitivamente all'erario.