Art. 10
Revoca totale o parziale
del finanziamento
1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione
degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la Direzione
generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della
transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone
tempestiva comunicazione al rappresentante legale del comune
beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa,
invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di
cui al comma 1, la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica puo' disporre la
revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo
conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi
di una delle seguenti condizioni:
a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il
termine di ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione di
cui all'art. 9, comma 2, ovvero nel maggior termine previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga;
b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti
nella scheda progetto approvata;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria
vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e
servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta, da parte del rappresentante legale o da un
funzionario delegato del comune beneficiario, di trasferimento del
saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento
contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo
degli interventi previsti dalla scheda progetto.
3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia'
erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi
sono comunicati dalla Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano acquisite
definitivamente all'erario.