Art. 11
Divulgazione dei risultati
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i
risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti
dalla scheda progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni
riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli
interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo
totale e il finanziamento concesso.
2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione
e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati
nell'ambito del presente programma.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli
interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e
il logo del Ministero della transizione ecologica.