Art. 11 Divulgazione dei risultati 1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso. 2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati nell'ambito del presente programma. 3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero della transizione ecologica.