Art. 11 
 
                     Divulgazione dei risultati 
 
  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  divulgare  i
risultati conseguiti per la realizzazione degli  interventi  previsti
dalla scheda progetto, attraverso la  pubblicazione  di  informazioni
riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli  obiettivi,  gli
interventi realizzati, i benefici  ambientali  conseguiti,  il  costo
totale e il finanziamento concesso. 
  2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima  informazione
e diffusione dei risultati conseguiti con gli  interventi  finanziati
nell'ambito del presente programma. 
  3. Tutti i prodotti, i materiali e le  iniziative  concernenti  gli
interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e
il logo del Ministero della transizione ecologica.