Art. 2 
 
                      Destinatari del programma 
                          di finanziamento 
 
  1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni  con
popolazione uguale o superiore ai  60.000  abitanti,  risultanti  dai
dati ISTAT riferiti all'anno 2019. 
  2. L'entita' della  popolazione  di  cui  al  precedente  comma  e'
determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.