Art. 2
Destinatari del programma
di finanziamento
1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni con
popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai
dati ISTAT riferiti all'anno 2019.
2. L'entita' della popolazione di cui al precedente comma e'
determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.