Art. 2 Destinatari del programma di finanziamento 1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019. 2. L'entita' della popolazione di cui al precedente comma e' determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.