Art. 3
Finanziamento del programma
e criteri di ripartizione
1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e' fissato nel
limite massimo di euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 23, comma 4 del decreto
legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato
«Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici
in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull'esercizio
finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022
ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al
numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita'
di superficie, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019,
secondo i seguenti criteri:
a. nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo
delle citta' metropolitane;
b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con
popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti;
c. nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con
popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a
60.000 abitanti.
3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle risorse
ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.