Art. 3 Finanziamento del programma e criteri di ripartizione 1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e' fissato nel limite massimo di euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita' di superficie, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019, secondo i seguenti criteri: a. nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane; b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti; c. nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 60.000 abitanti. 3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle risorse ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.