Art. 3 
 
                     Finanziamento del programma 
                      e criteri di ripartizione 
 
  1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e'  fissato  nel
limite massimo di euro  79.372.058,00  a  cui  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di  cui  all'art.  23,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul  capitolo  8421  denominato
«Programma di interventi per l'adattamento ai  cambiamenti  climatici
in ambito urbano» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica e  pari  a  euro  15.874.412,00  sull'esercizio
finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario  2022
ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite  in  proporzione  al
numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita'
di superficie, risultanti dai  dati  ISTAT  riferiti  all'anno  2019,
secondo i seguenti criteri: 
    a. nella misura del 40 per cento in favore dei  comuni  capoluogo
delle citta' metropolitane; 
    b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con
popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti; 
    c. nella misura del  30  per  cento  in  favore  dei  comuni  con
popolazione residente minore a 100.000 abitanti  e  non  inferiore  a
60.000 abitanti. 
  3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle  risorse
ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.