Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Nell'ambito di ciascuna scheda  progetto,  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
    a)  spese  tecniche  documentate  risultanti   dal   livello   di
progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50; 
    b) costi del personale dipendente del comune relativi alle  spese
di cui alla precedente  lettera  a)  se  documentati  da  lettere  di
incarico con l'indicazione delle attivita' previste  nel  progetto  e
del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti  dalla
normativa vigente; 
    c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di  cui
alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50%  del
finanziamento; 
    d) spese per la realizzazione degli interventi grey di  cui  alla
parte II dell'allegato 1 per un importo  non  superiore  al  30%  del
finanziamento; 
    e)  spese  per  misure  soft  di  rafforzamento  della  capacita'
adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un  importo  non
superiore al 20% del finanziamento. 
  2. Le spese di cui al comma 1 devono  essere  sostenute  a  partire
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.