Art. 5
Spese ammissibili
1. Nell'ambito di ciascuna scheda progetto, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di
progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
b) costi del personale dipendente del comune relativi alle spese
di cui alla precedente lettera a) se documentati da lettere di
incarico con l'indicazione delle attivita' previste nel progetto e
del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;
c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di cui
alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50% del
finanziamento;
d) spese per la realizzazione degli interventi grey di cui alla
parte II dell'allegato 1 per un importo non superiore al 30% del
finanziamento;
e) spese per misure soft di rafforzamento della capacita'
adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un importo non
superiore al 20% del finanziamento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.