Art. 5 Spese ammissibili 1. Nell'ambito di ciascuna scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa: a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) costi del personale dipendente del comune relativi alle spese di cui alla precedente lettera a) se documentati da lettere di incarico con l'indicazione delle attivita' previste nel progetto e del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla normativa vigente; c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di cui alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50% del finanziamento; d) spese per la realizzazione degli interventi grey di cui alla parte II dell'allegato 1 per un importo non superiore al 30% del finanziamento; e) spese per misure soft di rafforzamento della capacita' adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un importo non superiore al 20% del finanziamento. 2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.