Art. 8 Modalita' di rendicontazione degli interventi 1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5. 2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e c) il rappresentante legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente documentazione: dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di avanzamento contabile della scheda progetto; documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b)), determinazioni dirigenziali di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento; dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita' degli interventi svolti rispetto alla scheda progetto approvata e l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture; documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti; documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; relazione quali-quantitativa degli impatti, degli elementi esposti e della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici tenuto conto del set di indicatori riportati nella scheda progetto; dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo.