Art. 8
Modalita' di rendicontazione
degli interventi
1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente
documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5.
2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui
all'art. 7, comma 2, lettere b) e c) il rappresentante legale o il
funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere,
secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale
per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente
documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto
dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di
avanzamento contabile della scheda progetto;
documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di
impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettera b)), determinazioni dirigenziali di liquidazione e
relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i
riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento;
dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP)
e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema
predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita'
degli interventi svolti rispetto alla scheda progetto approvata e
l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita'
dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in
tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di
realizzazione degli interventi previsti;
documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
relazione quali-quantitativa degli impatti, degli elementi
esposti e della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici tenuto conto
del set di indicatori riportati nella scheda progetto;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non
rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore
al 100% del costo complessivo.