Art. 9 
 
                       Durata degli interventi 
                       e proposte di modifica 
 
  1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui  all'art.
4,  comma  1,  lettera  b),  possono  avere  una  durata  massima  di
ventiquattro mesi a partire  dall'erogazione  dell'anticipazione,  di
cui all'art. 7, comma 2, lettera a). 
  2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo  per
aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono  essere
richieste da parte dei  comuni  beneficiari  almeno  sessanta  giorni
prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi: 
    a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo  di
efficacia»; 
    b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste  dagli
interventi; 
    c) di necessita' di proroga per la conclusione degli  interventi,
previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale  per
il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della   transizione
ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi. 
  3. Le proposte  di  modifica  della  scheda  progetto,  di  cui  al
precedente comma 2, sono  presentate  dal  comune  beneficiario  alla
Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero
della  transizione  ecologica,  secondo  le  modalita'  che   saranno
comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima,  l'energia
e l'aria con la seguente documentazione: 
    a) nota di trasmissione della richiesta di modifica  firmata  dal
rappresentante  legale  o  da  un  funzionario  delegato  del  comune
beneficiario; 
    b)  scheda  progetto  redatta  sulla  base  dell'apposito  modulo
predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica (allegato 3). 
  4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma  2
sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima,  l'energia  e
l'aria  del  Ministero  della  transizione  ecologica  a  seguito  di
positiva valutazione,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta presentata ai sensi del comma 3.