Art. 9
Durata degli interventi
e proposte di modifica
1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), possono avere una durata massima di
ventiquattro mesi a partire dall'erogazione dell'anticipazione, di
cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo per
aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono essere
richieste da parte dei comuni beneficiari almeno sessanta giorni
prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi:
a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia»;
b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste dagli
interventi;
c) di necessita' di proroga per la conclusione degli interventi,
previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale per
il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica della scheda progetto, di cui al
precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno
comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima, l'energia
e l'aria con la seguente documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal
rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune
beneficiario;
b) scheda progetto redatta sulla base dell'apposito modulo
predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica (allegato 3).
4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma 2
sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica a seguito di
positiva valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta presentata ai sensi del comma 3.