Art. 9 Durata degli interventi e proposte di modifica 1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), possono avere una durata massima di ventiquattro mesi a partire dall'erogazione dell'anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a). 2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo per aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono essere richieste da parte dei comuni beneficiari almeno sessanta giorni prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi: a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia»; b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste dagli interventi; c) di necessita' di proroga per la conclusione degli interventi, previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi. 3. Le proposte di modifica della scheda progetto, di cui al precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria con la seguente documentazione: a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario; b) scheda progetto redatta sulla base dell'apposito modulo predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica (allegato 3). 4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma 2 sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica a seguito di positiva valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.