IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999») e in particolare l'art. 9, ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000») e in particolare l'art. 16, ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in merito all'ammissibilita' di progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999; Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II); Vista la Relazione annuale sull'efficienza energetica 2020, trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva EED II e in particolare: l'art. 3 che, modificando l'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce che l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima; l'art. 7, comma 1, lettera f) che, modificando l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che «I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»; l'art. 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, secondo cui il GSE svolge una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'art. 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare: l'art. 2, comma 1, secondo cui il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; il comma 2, secondo cui al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, in materia di definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; il comma 3, secondo cui «Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»; il comma 4, secondo cui «Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale 10 maggio 2018), recante «Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»; Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: del 30 aprile 2019, recante «Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi» (di seguito: Guida operativa); del 9 maggio 2019, recante «Approvazione della Guida operativa per l'emissione dei certificati bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all'art. 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi»; del 1° luglio 2020 recante «Aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi»; Vista la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) recante «Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 2538/2019»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 56, comma 7, che modifica l'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Considerato che l'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale per il periodo successivo all'anno 2020 deve essere calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in particolare contabilizzando solo i risparmi generati da nuovi progetti, in coerenza con quanto previsto dal PNIEC, dalla Relazione ad esso allegata «Notifica delle misure e dei metodi adottati dagli Stati membri per l'applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE, Allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia» e dalla Relazione annuale sull'efficienza energetica 2020; Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei certificati bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al 2030, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento; Considerata la necessita' di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per evitare il rischio di sovra-incentivazione degli interventi di efficienza energetica; Considerato che le risultanze del monitoraggio dell'andamento del mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19 comportano la necessita' di prevedere misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operativita' del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato; Considerato che, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' opportuno introdurre modalita' aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica, anche alla luce della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti promossa a livello europeo; Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018; Acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, reso con deliberazione 153/2021/I/efr del 15 aprile 2021; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20 maggio 2021; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Finalita' e campo di applicazione. 1. All'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole «dal 2017 al 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»; dopo le parole «in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «definiti dal piano nazionale integrato energia e clima»; b) alla lettera b) dopo le parole «nel periodo tra il 2017 e il 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»; c) alla lettera c) le parole «ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida» sono sostituite dalla seguente: «le disposizioni»; d) alla lettera f) dopo le parole «semplificazione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»; e) la lettera g) e' sostituita dalla seguente «g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti, ivi incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per l'anno 2020;».