IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato  interno  dell'energia  elettrica»  (di   seguito:   «decreto
legislativo n. 79 del 1999») e in particolare l'art. 9, ai sensi  del
quale le imprese distributrici di energia elettrica  sono  tenute  ad
adottare  misure  di  incremento  dell'efficienza  negli  usi  finali
dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto  legislativo  n.  164  del
2000») e in particolare l'art. 16, ai  sensi  del  quale  le  imprese
distributrici di gas naturale  sono  tenute  ad  adottare  misure  di
incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo
obiettivi  quantitativi  determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
in  particolare  i  commi  1-bis,  1-ter   e   1-quater   in   merito
all'ammissibilita' di progetti di efficienza energetica che prevedono
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia  e  il  clima  (di
seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del
regolamento (UE) 2018/1999; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II); 
  Vista  la  Relazione  annuale  sull'efficienza   energetica   2020,
trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva EED II e in particolare: 
    l'art. 3 che, modificando l'art.  3  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, stabilisce che l'obiettivo nazionale  indicativo
di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale  minimo  di
efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con
il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima; 
    l'art. 7, comma 1, lettera f) che, modificando l'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che «I decreti
concernenti la periodica determinazione degli obiettivi  quantitativi
nazionali di risparmio energetico per il meccanismo  dei  certificati
bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le  previsioni  del
PNIEC  e   con   le   risultanze   dell'attivita'   di   monitoraggio
dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono
prevedere, anche su proposta  o  segnalazione  dell'ARERA,  modalita'
alternative  o  aggiuntive  di  conseguimento  dei  risultati  e   di
attribuzione  dei  benefici,  qualora  cio'   fosse   funzionale   al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali
dilazioni, un'estensione o una variazione  dell'ambito  dei  soggetti
obbligati, misure  per  l'incremento  dei  progetti  presentati,  ivi
incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili,  misure
volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte
dei beneficiari  agli  incentivi  concessi  che  delle  procedure  di
valutazione, o per tener conto di  nuovi  strumenti  concorrenti  nel
frattempo introdotti.»; 
    l'art. 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'art. 7, comma  4,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  secondo  cui  il  GSE
svolge una stima dell'impatto  dei  costi  diretti  e  indiretti  del
meccanismo  dei  certificati  bianchi  sulla   competitivita'   delle
industrie  esposte  alla  concorrenza  internazionale,  ivi  comprese
quelle a forte consumo di energia; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e  in  particolare
l'art. 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno
d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in particolare: l'art.  2,  comma  1,  secondo  cui  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione  ecologica»;  il  comma  2,
secondo cui al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo
sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela  e   alla   valorizzazione
dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  in  materia  di
definizione degli obiettivi e delle linee di  politica  energetica  e
mineraria nazionale e provvedimenti ad essi  inerenti;  il  comma  3,
secondo cui «Le denominazioni "Ministro della transizione  ecologica"
e "Ministero  della  transizione  ecologica"  sostituiscono,  a  ogni
effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le   denominazioni
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare"  e
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare"»;
il comma 4, secondo cui «Con riguardo alle funzioni di  cui  all'art.
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  n.  300  del  1999,
come modificato dal  presente  decreto,  le  denominazioni  "Ministro
della  transizione  ecologica"   e   "Ministero   della   transizione
ecologica"  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque   presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"
e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 28  dicembre  2012,  concernente  la  determinazione  degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono
essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia
elettrica e  il  gas  per  gli  anni  dal  2013  al  2016  e  per  il
potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, dell'11  gennaio  2017,  concernente  la  determinazione  degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono
essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2017  al  2020  e  l'approvazione
delle nuove Linee  guida  per  la  preparazione,  l'esecuzione  e  la
valutazione dei progetti di efficienza energetica; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale  10  maggio
2018), recante «Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017,
concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi  nazionali
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2017
al  2020  e  per  l'approvazione  delle  nuove  Linee  guida  per  la
preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di
efficienza energetica»; 
  Visti i decreti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    del 30 aprile 2019, recante «Approvazione della  Guida  operativa
per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di
progetti  nell'ambito  del  meccanismo  dei  certificati  bianchi   e
aggiornamento  della  tabella  recante   le   tipologie   progettuali
ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
11 gennaio 2017, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati  bianchi»
(di seguito: Guida operativa); 
    del 9 maggio 2019, recante «Approvazione  della  Guida  operativa
per l'emissione dei certificati bianchi non derivanti da progetti  di
efficienza energetica, di cui all'art. 14-bis, comma  1  del  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio   2017,   come
modificato dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10
maggio 2018 in materia di certificati bianchi»; 
    del 1° luglio 2020 recante «Aggiornamento della  tabella  recante
le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018  in  materia  di
certificati bianchi»; 
  Vista la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell'Autorita'
di regolazione per  energia  reti  e  ambiente  (di  seguito:  ARERA)
recante  «Revisione  del  contributo  tariffario  da  riconoscere  ai
distributori nell'ambito del  meccanismo  dei  titoli  di  efficienza
energetica in esecuzione della sentenza del Tribunale  amministrativo
regionale Lombardia n. 2538/2019»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare
l'art. 56, comma 7, che modifica l'art. 42 del decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28; 
  Considerato che l'obiettivo  nazionale  di  risparmio  cumulato  di
energia finale per il periodo successivo all'anno  2020  deve  essere
calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1, 1-bis e  1-ter
del decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  in  particolare
contabilizzando solo  i  risparmi  generati  da  nuovi  progetti,  in
coerenza con quanto previsto  dal  PNIEC,  dalla  Relazione  ad  esso
allegata «Notifica delle misure e dei  metodi  adottati  dagli  Stati
membri per l'applicazione dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE,
Allegato  III  del  regolamento  (UE)  2018/1999   sulla   Governance
dell'Unione dell'energia» e dalla Relazione  annuale  sull'efficienza
energetica 2020; 
  Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei
certificati bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al  2030,
e  nella  definizione  degli  specifici   obiettivi   da   perseguire
attraverso tale meccanismo, occorre tener  conto  degli  ulteriori  e
diversificati  strumenti  di  sostegno   dell'efficienza   energetica
previsti dall'ordinamento; 
  Considerata la necessita' di prevedere forme  di  armonizzazione  e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire  misure
di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti  sullo  stesso
intervento,  fatti  salvi  i  casi  esplicitamente   previsti   dalla
normativa, per  evitare  il  rischio  di  sovra-incentivazione  degli
interventi di efficienza energetica; 
  Considerato che le risultanze del monitoraggio  dell'andamento  del
mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti  dall'emergenza
sanitaria legata al COVID-19 comportano la  necessita'  di  prevedere
misure straordinarie e transitorie volte  a  ristabilire  la  normale
operativita' del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato; 
  Considerato che, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 3,
del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  e'   opportuno
introdurre modalita' aggiuntive di conseguimento dei risultati  e  di
attribuzione dei benefici, al fine  di  assicurare  il  conseguimento
dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica,  anche  alla  luce
della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni  di  gas
climalteranti promossa a livello europeo; 
  Ritenuto pertanto necessario  aggiornare  il  decreto  ministeriale
dell'11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro  dello
sviluppo economico del 10 maggio 2018; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione per energia  reti
e ambiente, reso con deliberazione 153/2021/I/efr del 15 aprile 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20
maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Finalita' e campo di applicazione. 
 
  1. All'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a)  dopo  le  parole  «dal  2017  al  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al  2024»;  dopo  le
parole  «in  coerenza  con  gli  obiettivi  nazionali  di  efficienza
energetica» sono inserite le seguenti: «definiti dal piano  nazionale
integrato energia e clima»; 
    b) alla lettera b) dopo le parole «nel periodo tra il 2017  e  il
2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»; 
    c) alla lettera c) le parole «ai sensi dell'art. 7, comma  5  del
decreto legislativo n. 102 del  2014,  le  nuove  Linee  guida»  sono
sostituite dalla seguente: «le disposizioni»; 
    d)   alla   lettera   f)   dopo   le   parole    «semplificazione
amministrativa» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  modalita'
alternative  o  aggiuntive  di  conseguimento  dei  risultati  e   di
attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera a)»; 
    e) la lettera g)  e'  sostituita  dalla  seguente  «g)  introduce
misure volte a favorire l'adempimento degli  obblighi  previsti,  ivi
incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per
l'anno 2020;».