Art. 10 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. 
 
  1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
metodo standardizzato, in  conformita'  ad  un  programma  di  misura
predisposto sul  campione  rappresentativo  secondo  quanto  previsto
dall'Allegato  1,  capitolo  2,  che  consente  di  quantificare   il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza
energetica  realizzato  dal  medesimo  soggetto  titolare   su   piu'
stabilimenti,  edifici  o  siti  comunque  denominati  per  cui   sia
dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili  e  la
non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla
gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte  del
valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili  dalla
realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa  relativa
all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli  interventi  per
misurare  i  consumi  e  le  variabili  operative.  Le  tipologie  di
interventi valutabili attraverso  la  modalita'  standardizzata  sono
approvate con decreto direttoriale del  direttore  generale  DG-AECE,
del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza
unificata, nei sessanta  giorni  successivi  alla  proposta  del  GSE
elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».