Art. 10 Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. 1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di interventi valutabili attraverso la modalita' standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».