Art. 10
Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.
1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura
predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto
dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza
energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu'
stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia
dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la
non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla
gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del
valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla
realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa relativa
all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per
misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di
interventi valutabili attraverso la modalita' standardizzata sono
approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE,
del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza
unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE
elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».