Art. 12
Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.
1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La copertura dei
costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, e'
effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento
dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato
organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali definendo un
valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo e' definito ed
aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto
delle eventualita' di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il
rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e
quindi dei costi del sistema.».