Art. 12 Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi. 1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, e' effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo e' definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualita' di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.».