Art. 12 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi. 
 
  1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  La  copertura  dei
costi, per ciascuna  delle  due  sessioni  di  cui  all'art.  14,  e'
effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita'  di  regolazione
per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento
dei  prezzi  dei  certificati   bianchi   riscontrato   sul   mercato
organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali definendo  un
valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo e' definito  ed
aggiornato, per i successivi  anni  d'obbligo,  anche  tenendo  conto
delle eventualita' di cui all'art. 11-bis, in modo  da  mantenere  il
rispetto di criteri di efficienza nella  definizione  degli  oneri  e
quindi dei costi del sistema.».