Art. 13 
 
Introduzione dell'art. 11-bis  al  decreto  ministeriale  11  gennaio
  2017, come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
  economico 10 maggio 2018. Stabilita' del  mercato  dei  certificati
  bianchi. 
 
  1. Dopo l'art. 11, e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Stabilita' del mercato dei certificati bianchi).  -
1. Al fine di assicurare  l'equilibrio  tra  domanda  e  offerta  nel
mercato dei  certificati  bianchi,  il  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art.  4,
comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13,  comma  1,  accerta  che
l'ammontare dei certificati bianchi emessi e  di  quelli  di  cui  e'
prevista l'emissione non e' coerente  con  gli  obblighi  di  cui  al
presente decreto, ha facolta' di aggiornare, per  i  successivi  anni
d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1  e  gli  obblighi  di  cui
all'art. 4 e 4-bis, nonche' la percentuale di  cui  all'art.  14-bis,
comma 3.».