Art. 13
Introduzione dell'art. 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio
2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 maggio 2018. Stabilita' del mercato dei certificati
bianchi.
1. Dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Stabilita' del mercato dei certificati bianchi). -
1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel
mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione
ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art. 4,
comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che
l'ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui e'
prevista l'emissione non e' coerente con gli obblighi di cui al
presente decreto, ha facolta' di aggiornare, per i successivi anni
d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui
all'art. 4 e 4-bis, nonche' la percentuale di cui all'art. 14-bis,
comma 3.».