Art. 14 
 
Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Attivita' di verifica e controllo. 
  1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite
con le seguenti: «la conformita'»; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita con la  seguente:  «a)
la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento  e
il mantenimento degli incentivi»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Eventuali
modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di
efficienza energetica  che  hanno  beneficiato  del  coefficiente  di
durabilita' previsto dalla deliberazione dell'Autorita' EEN 9/11, del
27  ottobre  2011,  qualora  connesse  alla  realizzazione  di  nuovi
investimenti  che  generino  ulteriore  efficienza  energetica,   non
comportano  il  recupero   dei   certificati   emessi   per   effetto
dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonche' la decadenza e/o
il ricalcolo degli incentivi gia'  maturati  e  possono  accedere  al
beneficio dei  certificati  bianchi,  al  netto  dei  risparmio  gia'
incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza
energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE
per l'eventuale adeguamento delle  modalita'  di  determinazione  dei
risparmi energetici oggetto di  incentivazione.  Qualora  nell'ambito
delle attivita' di verifica e controllo  il  GSE  rilevi  la  mancata
comunicazione delle  modifiche  intervenute,  il  GSE  e'  tenuto  al
recupero dei certificati emessi  per  effetto  dell'applicazione  del
suddetto coefficiente.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Ai  fini  della
verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il
GSE, nell'esercizio delle  funzioni  di  controllo,  puo'  effettuare
operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di
altri materiali impiegati negli interventi.»; 
    e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «13.  Le  violazioni,
elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto
e  sostanziale  l'indebito  accesso  agli   incentivi   costituiscono
violazioni rilevanti  di  cui  all'art.  42,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una
o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza
ovvero  la  decadenza  dagli  incentivi,  nonche'  il  recupero   dei
certificati bianchi gia'  emessi,  valorizzati  al  prezzo  medio  di
mercato     registrato     nell'anno     antecedente     a     quello
dell'accertamento.»; 
    f) al comma 14, la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)
l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto  dei
requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di  accesso
agli incentivi;»; 
    g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
      «g) manomissione degli strumenti di misura installati  ai  fini
della contabilizzazione del risparmio; 
      h) insussistenza dei  requisiti  per  il  riconoscimento  e  il
mantenimento degli incentivi.»; 
    h) il comma 17 e' sostituito dal seguente:  «15.  Il  GSE,  fatti
salvi  i  casi  di  controllo  senza  preavviso,  comunica   all'atto
dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei  documenti  che
devono essere resi  disponibili  sia  presso  la  sede  del  soggetto
titolare del progetto sia presso la sede o le  sedi  ove  sono  stati
realizzati gli interventi, in aggiunta  ai  documenti  gia'  previsti
nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di
non aggravio del procedimento.»; 
    i) al comma  19  le  parole  «con  un  preavviso  minimo  di  due
settimane,» sono abrogate.