Art. 14
Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Attivita' di verifica e controllo.
1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite
con le seguenti: «la conformita'»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita con la seguente: «a)
la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e
il mantenimento degli incentivi»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Eventuali
modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di
efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di
durabilita' previsto dalla deliberazione dell'Autorita' EEN 9/11, del
27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi
investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non
comportano il recupero dei certificati emessi per effetto
dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonche' la decadenza e/o
il ricalcolo degli incentivi gia' maturati e possono accedere al
beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio gia'
incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza
energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE
per l'eventuale adeguamento delle modalita' di determinazione dei
risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito
delle attivita' di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata
comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE e' tenuto al
recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del
suddetto coefficiente.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della
verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il
GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, puo' effettuare
operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di
altri materiali impiegati negli interventi.»;
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Le violazioni,
elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto
e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono
violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto
legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una
o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza
ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero dei
certificati bianchi gia' emessi, valorizzati al prezzo medio di
mercato registrato nell'anno antecedente a quello
dell'accertamento.»;
f) al comma 14, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto dei
requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso
agli incentivi;»;
g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini
della contabilizzazione del risparmio;
h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il
mantenimento degli incentivi.»;
h) il comma 17 e' sostituito dal seguente: «15. Il GSE, fatti
salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto
dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che
devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto
titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati
realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti
nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di
non aggravio del procedimento.»;
i) al comma 19 le parole «con un preavviso minimo di due
settimane,» sono abrogate.