Art. 14 Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Attivita' di verifica e controllo. 1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite con le seguenti: «la conformita'»; b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita con la seguente: «a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilita' previsto dalla deliberazione dell'Autorita' EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonche' la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi gia' maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio gia' incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalita' di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attivita' di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE e' tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, puo' effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.»; e) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero dei certificati bianchi gia' emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.»; f) al comma 14, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;»; g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio; h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.»; h) il comma 17 e' sostituito dal seguente: «15. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.»; i) al comma 19 le parole «con un preavviso minimo di due settimane,» sono abrogate.