Art. 15 
 
Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione. 
 
  1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31  gennaio  di  ogni
anno», la parola «AEEGSI» e' sostituita dalla seguente: «ARERA»; 
    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
quantificazione  dei  risparmi  realizzati  nel  corso  dell'anno  di
riferimento,  espressi  in  milioni  di  tonnellate  equivalenti   di
petrolio e  validi  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'art. 4, comma 11 e di cui all'art. 4-bis, comma 1;»: 
    c) al comma 2, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)
l'andamento delle transazioni dei  certificati  bianchi,  nonche'  il
rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e  il  valore
dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 4-bis, commi 2
e 3, entrambi riferiti all'anno precedente»; 
    d) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «f)  i
risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato  nonche'
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il GSE provvede a dare
notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati: 
      a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia  dei  progetti
presentati, nonche' i relativi risparmi conseguibili, il numero e  la
tipologia di intervento dei progetti approvati,  nonche'  i  relativi
risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di
valutazione; 
      b) con cadenza mensile, l'indicazione dei  certificati  bianchi
emessi per l'anno d'obbligo corrente; 
      c) con cadenza annuale,  fatti  salvi  eventuali  aggiornamenti
trimestrali ove necessari,  le  stime  dei  certificati  bianchi  che
saranno  riconosciuti  fino   alla   scadenza   del   medesimo   anno
d'obbligo.»; 
    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «6. Il  GSE  effettua
un monitoraggio  dell'impatto  dei  costi  diretti  e  indiretti  del
meccanismo  dei  certificati  bianchi  sulla   competitivita'   delle
industrie  esposte  alla  concorrenza  internazionale,  ivi  comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione
e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica  di
misure volte a ridurre al minimo tale impatto.».