Art. 16 
 
Modifiche all'art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni. 
 
  1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «di  cui  agli  articoli  4»  sono
aggiunte le seguenti: «e 4-bis», dopo le parole «ai  sensi  dell'art.
10 del decreto  20  luglio  2004»  sono  aggiunge  le  seguenti:  «da
utilizzare per l'annullamento»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  deroga  a
quanto previsto al comma 1, per  il  solo  anno  d'obbligo  2020,  la
scadenza dell'anno d'obbligo e' fissata al 16 luglio  2021,  ai  fini
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4.  Conseguentemente,
il GSE mette in atto quanto previsto  all'art.  14-bis,  comma  1,  a
decorrere dal 30 giugno 2021.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «ai sensi degli  articoli  4»  sono
aggiunte le seguenti: «e 4-bis», la parola «AEEGSI» e' sostituita con
la seguente: «ARERA»; 
    d) al comma 4, la parola «AEEGSI» e' sostituita con la  seguente:
«ARERA».