Art. 16 Modifiche all'art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni. 1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis», dopo le parole «ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004» sono aggiunge le seguenti: «da utilizzare per l'annullamento»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la scadenza dell'anno d'obbligo e' fissata al 16 luglio 2021, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4. Conseguentemente, il GSE mette in atto quanto previsto all'art. 14-bis, comma 1, a decorrere dal 30 giugno 2021.»; c) al comma 2, dopo le parole «ai sensi degli articoli 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis», la parola «AEEGSI» e' sostituita con la seguente: «ARERA»; d) al comma 4, la parola «AEEGSI» e' sostituita con la seguente: «ARERA».