Art. 17 
 
Modifiche all'art. 14-bis del decreto ministeriale 11  gennaio  2017,
  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
  10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi. 
 
  1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  con  la  seguente:
«Emissione di certificati bianchi non derivanti  dalla  realizzazione
di progetti di efficienza energetica»; 
    a-bis) al comma 1, dopo le parole «In ogni caso detto importo non
puo' eccedere i 15  euro»  sono  aggiunte  le  seguenti  «ne'  essere
inferiore a 10 euro»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito con il seguente:  «3.  In  attuazione
del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato puo'  essere  ceduto
un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario
al raggiungimento del proprio obbligo  minimo  di  cui  all'art.  14,
comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di  propria  competenza
per l'anno d'obbligo corrente e  delle  quote  d'obbligo  residue  in
scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione
che gia'  detenga  sul  proprio  conto  proprieta'  un  ammontare  di
certificati pari almeno al 20% dello stesso  obbligo  minimo.  A  tal
fine,  il  GME  comunica  al  GSE,  su  richiesta  di   quest'ultimo,
l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti  proprieta'  di
ciascun soggetto obbligato.»; 
    d) al comma 6, le parole «e 2» sono abrogate; 
    e) al comma 7, la lettera b) le parole  «ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai  sensi  dell'art.  4-bis,
comma 1»; 
    f) al comma 8, le parole «e 2» sono abrogate; 
    g) al comma 9, le parole «entro sessanta giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto,» sono abrogate.