Art. 17 Modifiche all'art. 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi. 1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente: «Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica»; a-bis) al comma 1, dopo le parole «In ogni caso detto importo non puo' eccedere i 15 euro» sono aggiunte le seguenti «ne' essere inferiore a 10 euro»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato puo' essere ceduto un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che gia' detenga sul proprio conto proprieta' un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprieta' di ciascun soggetto obbligato.»; d) al comma 6, le parole «e 2» sono abrogate; e) al comma 7, la lettera b) le parole «ai sensi dell'art. 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1»; f) al comma 8, le parole «e 2» sono abrogate; g) al comma 9, le parole «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono abrogate.