Art. 18
Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento.
1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in
collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero
della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere
l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti,
corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle
richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti
indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonche' della descrizione
delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione
anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita' di
risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro
applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione
dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d). La guida, che puo' essere organizzata per tematiche
distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi
di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui
all'art. 6. Per gli interventi per i quali e' possibile individuare
degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la
guida prevede altresi' la predisposizione di schede di progetto a
consuntivo contenenti:
a) l'elenco delle condizioni di ammissibilita' da rispettare,
compresi eventuali vincoli normativi;
b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;
c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso
di controlli da parte del GSE;
d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del
consumo di riferimento;
e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la
definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;
f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via
prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone
schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei
settori civile e dei trasporti, nonche' per progetti riguardanti
sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di
produzione di energia termica, impianti di produzione di aria
compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a
reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.»;
c) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 102 del
2014, l'ENEA» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il GSE,»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di
incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza
energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i
soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti
suddetti anche attraverso:
a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva
dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad
evidenziare la loro fattibilita';
b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici,
procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste
effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operativita' del
meccanismo;
c) l'individuazione di best practice e di soluzioni standard
per le problematiche piu' frequenti;
d) nel rispetto della normativa sulla privacy,
l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi
del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento,
contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del
consumo di baseline, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei
risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla
realizzazione del progetto.».