Art. 18 Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento. 1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonche' della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita' di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che puo' essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. Per gli interventi per i quali e' possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresi' la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti: a) l'elenco delle condizioni di ammissibilita' da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi; b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE; c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE; d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento; e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto; f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonche' per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.»; c) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il GSE,»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso: a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la loro fattibilita'; b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operativita' del meccanismo; c) l'individuazione di best practice e di soluzioni standard per le problematiche piu' frequenti; d) nel rispetto della normativa sulla privacy, l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di baseline, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.».