Art. 19
Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore.
1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In
considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal
periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni ed
integrazioni:
a) per tutte le rendicontazioni dei risparmi energetici,
diverse da quelle standard di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle
linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, e' data facolta' al soggetto
proponente di presentare, alla fine della vita utile del progetto,
un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di
monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo di emergenza.
Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore
rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il
periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di
efficienza energetica eccedenti;
b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I
al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non
concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del
progetto;
c) fermo restando quanto stabilito ai punti 1.8 e 2.12
dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui
sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.»;
b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE provvede
ad aggiornare la Guida operativa, con le modalita' di cui all'art.
15.».