Art. 19 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore. 
 
  1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.   In
considerazione degli impatti sui  sistemi  produttivi  derivanti  dal
periodo  di  emergenza  sanitaria  legata  al  COVID-19,  di  cui  al
decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni: 
      a)  per  tutte  le  rendicontazioni  dei  risparmi  energetici,
diverse da quelle standard di cui all'art. 4  dell'Allegato  A  delle
linee guida  EEN  9/11  dell'ARERA,  e'  data  facolta'  al  soggetto
proponente di presentare, alla fine della vita  utile  del  progetto,
un'ulteriore  richiesta  di  rendicontazione  avente  un  periodo  di
monitoraggio pari ai giorni  rientranti  nel  periodo  di  emergenza.
Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore
rendicontazione siano superiori  a  quelli  rendicontati  durante  il
periodo emergenziale, il GSE riconosce  esclusivamente  i  titoli  di
efficienza energetica eccedenti; 
      b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I
al presente  decreto,  il  periodo  emergenziale  di  cui  sopra  non
concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione  del
progetto; 
      c)  fermo  restando  quanto  stabilito  ai  punti  1.8  e  2.12
dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale  di  cui
sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di  avvio  della
realizzazione del progetto.»; 
    b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis.  Entro  sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE  provvede
ad aggiornare la Guida operativa, con le modalita'  di  cui  all'art.
15.».