Art. 2 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Definizioni. 
 
  1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto
all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato  I
al presente decreto.»; 
    b) dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente:  «j-bis)  progetto
di  efficientamento  energetico  integrato:  insieme  di   interventi
realizzati  contestualmente  dal  medesimo  soggetto   titolare   del
progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto,  linea
produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di
efficientamento energetico puo' comprendere la sostituzione  o  nuova
installazione di componenti e dispositivi, nonche'  la  modifica  del
layout di linee produttive. Sono  in  ogni  caso  esclusi  interventi
manutentivi ed  altri  interventi  finalizzati  al  ripristino  delle
normali  condizioni  di  esercizio  dei  componenti  interessati  dal
progetto. Gli interventi non ammissibili  riportati  nell'Allegato  3
alla  Guida  operativa  diventano  ammissibili   qualora   realizzati
congiuntamente  ad  altri  interventi   di   cui   alla   tabella   1
dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento
energetico integrato. Nel caso di  efficientamento  energetico  degli
edifici,  l'intervento  puo'  interessare,   anche   contestualmente,
l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»; 
    c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al  meccanismo  dei
certificati bianchi» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  salvo  quanto
previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»; 
    d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti: 
      «y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai
sensi  del  decreto  ministeriale  22   dicembre   2009   concernente
prescrizioni   relative   all'organizzazione   e   al   funzionamento
dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere
attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del  25  gennaio
2010,  per  l'attestazione   della   competenza,   l'indipendenza   e
l'imparzialita'  degli  organismi  di  certificazione,  ispezione   e
verifica, e dei laboratori di prova e taratura; 
      z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia,
che detiene, su incarico  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'elenco dei responsabili per  la  conservazione  e  l'uso  razionale
dell'energia (energy manager) individuati  ai  sensi  della  legge  9
gennaio  1991,  n.  10  recante  norme  per  l'attuazione  del  Piano
energetico nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia.».