Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Definizioni.
1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto
all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I
al presente decreto.»;
b) dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente: «j-bis) progetto
di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi
realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del
progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea
produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di
efficientamento energetico puo' comprendere la sostituzione o nuova
installazione di componenti e dispositivi, nonche' la modifica del
layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi
manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle
normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal
progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3
alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati
congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1
dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento
energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli
edifici, l'intervento puo' interessare, anche contestualmente,
l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»;
c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al meccanismo dei
certificati bianchi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto
previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»;
d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:
«y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai
sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente
prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento
dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio
2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e
l'imparzialita' degli organismi di certificazione, ispezione e
verifica, e dei laboratori di prova e taratura;
z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia,
che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico,
l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia (energy manager) individuati ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.».