Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Definizioni. 1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I al presente decreto.»; b) dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente: «j-bis) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico puo' comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonche' la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento puo' interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»; c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al meccanismo dei certificati bianchi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»; d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti: «y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e l'imparzialita' degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura; z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.».