Art. 20
Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei
risparmi.
1. L'allegato 1 e' integralmente sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"
1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del
"progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza
energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze
caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post
intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi
di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura,
predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e
approvato dal GSE.
1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al
punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno
essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RC" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il
proponente dovra' considerare le misure dei consumi e delle variabili
operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la
realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno
giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto e' tenuto ad
effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili
operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di
intervento ed una misura degli stessi.
E' ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore
nei seguenti casi:
a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano
rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei
parametri di funzionamento che influenzano il consumo;
b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra
opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un
periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti
che il consumo ex ante e' superiore a quello di riferimento. In tal
caso e' data facolta' al soggetto proponente di poter optare per il
consumo di riferimento.
Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del
servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post,
tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle
condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si
configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di
baseline e' pari al consumo di riferimento.
Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione
ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di
riferimento.
1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in
corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE,
nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto gia'
approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il
calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. E' data
facolta' al soggetto proponente di indicare che la modifica
progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita
utile del progetto gia' in corso di incentivazione ovvero,
alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post
intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita
utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni
di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente
nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve
rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC,
trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde
efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, e' data
facolta' al soggetto proponente di presentare al GSE in data
antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la
volonta' di accedere al meccanismo di incentivazione, quale
precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di
tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna
altresi' a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o
PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare.
In tal caso, il GSE effettuera' la valutazione tecnica del progetto
solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al
meccanismo dei certificati bianchi;
b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della
corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1,
vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e
standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunichera' l'esito della
valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalita'
di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo
sull'ammissibilita' della RVP al meccanismo, il soggetto proponente
e' comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza
di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di
trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche
intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di
massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto
esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.
La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una
sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il
progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui alle lettere
precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto
non potranno pertanto piu' accedere al meccanismo dei certificati
bianchi.
Le modalita' di presentazione della comunicazione e della RVP, e la
relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese
disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e
comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"
2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del
"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare,
presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati
per cui sia dimostrabile:
a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo
compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
b) la non convenienza economica dell'investimento relativo
all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati
bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la
difficolta' operativa relativa all'installazione dei misuratori
dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili
operative.
2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia
costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere
caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RS" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1,
lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e
ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,
pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato
periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la
possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla
valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i
soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia
da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in
relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di
riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti
alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione
standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per
la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'.
2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di
un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione
rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il
progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella
configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in
conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal
GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione
rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito
del progetto.
2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia di quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'
e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche'
caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un
determinato livello di confidenza.
2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere
considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e
delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12
mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di
campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente e'
tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili
operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di
intervento ed una misura degli stessi.
2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative
ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano
rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una
ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati
misurati.
2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e
le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati
nell'ambito della presentazione del PS.
2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di
incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente
Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base
dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto
direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente
decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale
del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di
obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo'
essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente
del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente
decreto.
2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e
comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10,
comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti
proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di
certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito
rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto,
unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5.
3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi
giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le
informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per
l'ammissibilita' del progetto realizzato.
3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio
annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati
risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC,
periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni
semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del
progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni
trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del
progetto sia almeno pari a 1.000.
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei
progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto
titolare, quali:
i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del
soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita';
ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art.
2, comma 1, lettera v);
b. una societa' di servizi energetici (ESCO), la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita';
c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione
dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001, copia
del certificato in corso di validita';
d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e
la corrispondente certificazione di validita' secondo la norma UNI
CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per
tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il
rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto
del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo il
soggetto individuato;
e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante
l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere
rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto,
ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e
puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato
alla presente lettera e' applicabile anche al soggetto titolare.
Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto
titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale,
puo' variare nel tempo il soggetto individuato;
iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto
titolare ha sostenuto l'investimento.
b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione,
contenente:
i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene
realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito
comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo,
codice catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto,
codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al
titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali
progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di
intervento;
ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo
dell'energia termica e elettrica;
iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:
la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline
ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di
flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi
componenti che si intende installare;
nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione
che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente
rigenerati;
ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente
riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto
4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non
convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e
alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte
del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili
dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficolta' operativa
relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
iv. la descrizione esaustiva del programma di misura,
corredata:
dell'indicazione delle modalita' di definizione dei consumi
di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi
energetici, nonche' delle relative misure nella situazione ante
intervento;
della descrizione delle modalita' di calcolo dei risparmi
addizionali con riferimento:
al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione
delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di
natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente
decreto;
nel caso di nuova installazione, alla documentazione che
consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali
rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto
standard di mercato in termini tecnologici;
degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti
di misura;
della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di
misura che si intende installare e della relativa classe di
precisione;
della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi
generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e
taratura della strumentazione di misura;
nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata
per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul
campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;
nel caso dei PS, della documentazione che consenta di
verificare la rappresentativita' del campione scelto in conformita'
con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.
c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto
dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al
punto 1.5 dell'Allegato 2;
d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal
soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di
qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di
amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche'
dell'Unione europea o di organismi internazionali;
e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non
e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione
dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma
1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con
indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data
di avvio della realizzazione del progetto;
4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di
efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci,
esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento
di efficienza energetica:
a) opere murarie e assimilate;
b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o
posa in opera;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal
programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al
soggetto titolare del progetto;
d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da
realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.
4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e
documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione della
proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi
definiti dal presente decreto.
4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i
format dei documenti di cui al punto 4.1.
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi
5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS.
5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al
dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita'
tra diverse forme di incentivo.
5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del
progetto e' tenuto a trasmettere:
a) documentazione attestante l'effettiva la data di avvio della
realizzazione del progetto;
b) matricola dei misuratori installati;
c) matricole/codici identificativi dei principali componenti
installati.
6. Dimensione minima dei progetti
6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle
tipologie di progetto PS approvate.
6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 10 TEP.
6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai
precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei
certificati bianchi.
7. Documentazione da conservare
7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente
decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto.
7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella
documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto.
8. Diagnosi energetiche
8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da
diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento,
ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei
costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le
attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta,
fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.
Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un
soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».