Art. 20 
 
Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale  11  gennaio  2017,
  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
  10  maggio  2018.  Metodi  di  valutazione  e  certificazione   dei
  risparmi. 
  1. L'allegato 1 e' integralmente sostituito dal seguente: 
 
                                                          «Allegato 1 
 
         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 
 
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC" 
  1.1. Il metodo di valutazione  a  consuntivo,  caratterizzante  del
"progetto a consuntivo" (di seguito  "PC")  di  cui  all'art.  9  del
presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale
conseguibile attraverso la realizzazione del progetto  di  efficienza
energetica,  tramite  una  misurazione   puntuale   delle   grandezze
caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella  post
intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi
di energia primaria, in conformita' al PC e al programma  di  misura,
predisposto  secondo  le  disposizioni  del  presente  Allegato  1  e
approvato dal GSE. 
  1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC  di  cui  al
punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi  ultimi  dovranno
essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RC" che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di
monitoraggio. 
  1.3. Ai fini della  determinazione  del  consumo  di  baseline,  il
proponente dovra' considerare le misure dei consumi e delle variabili
operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti  la
realizzazione del progetto, con  frequenza  di  campionamento  almeno
giornaliera. In ogni caso il proponente del  progetto  e'  tenuto  ad
effettuare una  analisi  atta  ad  identificare  le  delle  variabili
operative  che  influenzano  il  consumo  del  sistema   oggetto   di
intervento ed una misura degli stessi. 
  E' ammesso un periodo ed una frequenza di  campionamento  inferiore
nei seguenti casi: 
    a) qualora il proponente dimostri che le  misure  proposte  siano
rappresentative dei consumi annuali, ovvero  del  range  annuale  dei
parametri di funzionamento che influenzano il consumo; 
    b)  qualora  dalle  schede  tecniche  di  prodotto,  o  da  altra
opportuna documentazione tecnica, o dalle misure  effettuate  per  un
periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera  risulti
che il consumo ex ante e' superiore a quello di riferimento.  In  tal
caso e' data facolta' al soggetto proponente di poter optare  per  il
consumo di riferimento. 
  Nel caso di interventi per i quali si  verifica  una  modifica  del
servizio reso, tra la situazione ex ante e  la  situazione  ex  post,
tale per cui non sia possibile effettuare una  normalizzazione  delle
condizioni che influiscono sul  consumo  energetico,  gli  stessi  si
configurano  come  nuova  installazione  e  pertanto  il  consumo  di
baseline e' pari al consumo di riferimento. 
  Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque  denominati  e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella  situazione
ante intervento, il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di
riferimento. 
  1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare  un  progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in
corso di incentivazione, il  proponente  dovra'  sottoporre  al  GSE,
nella prima rendicontazione utile,  la  modifica  del  progetto  gia'
approvato e la contestuale proposta di  un  unico  algoritmo  per  il
calcolo dei risparmi e di un  nuovo  programma  di  misura.  E'  data
facolta'  al  soggetto  proponente  di  indicare  che   la   modifica
progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e  di  vita
utile  del  progetto  gia'  in  corso   di   incentivazione   ovvero,
alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo  post
intervento del progetto in corso di  incentivazione  e  che  la  vita
utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto. 
  1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita',  le  informazioni
di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal  proponente  del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto  proponente
nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 
  1.7. La  data  di  avvio  della  realizzazione  del  progetto  deve
rientrare nei primi 12  mesi  dalla  data  di  approvazione  del  PC,
trascorsi i quali l'ammissione  del  progetto  agli  incentivi  perde
efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria,  e'  data
facolta'  al  soggetto  proponente  di  presentare  al  GSE  in  data
antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto: 
    a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso  manifesta  la
volonta'  di  accedere  al  meccanismo   di   incentivazione,   quale
precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di
tale comunicazione preliminare, il  soggetto  proponente  si  impegna
altresi' a presentare una successiva trasmissione formale di un PC  o
PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare.
In tal caso, il GSE effettuera' la valutazione tecnica  del  progetto
solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al
meccanismo dei certificati bianchi; 
    b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della
corresponsione al GSE della tariffa  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
vigente  per  le  proposte  di   progetto   a   consuntivo   (PC)   e
standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunichera'  l'esito  della
valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e  le  modalita'
di cui all'art. 7, comma 2. A  valle  dell'eventuale  esito  positivo
sull'ammissibilita' della RVP al meccanismo, il  soggetto  proponente
e' comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza
di accesso agli incentivi entro e non oltre 24  mesi  dalla  data  di
trasmissione  della   RVP   evidenziando   le   eventuali   modifiche
intervenute rispetto al progetto originario, le  quali,  al  fine  di
massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto
esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE. 
  La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una
sola volta per il progetto o per gli  interventi  che  compongono  il
progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui  alle  lettere
precedenti, il progetto o gli interventi che compongono  il  progetto
non potranno pertanto piu' accedere  al  meccanismo  dei  certificati
bianchi. 
  Le modalita' di presentazione della comunicazione e della RVP, e la
relativa  documentazione  ed  informazioni  da  allegare,  sono  rese
disponibili dal GSE sul proprio  sito  istituzionale  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC  sono  contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura  e
comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di  avvio  della
realizzazione del progetto. 
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS" 
  2.1. Il metodo di valutazione standardizzato,  caratterizzante  del
"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di  cui  all'art.  9  del
presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal  medesimo  titolare,
presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti  comunque  denominati
per cui sia dimostrabile: 
  a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli  interventi  che  lo
compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; 
  b)  la  non  convenienza   economica   dell'investimento   relativo
all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai  singoli
interventi, a fronte del valore economico indicativo dei  certificati
bianchi  ottenibili  dalla  realizzazione  del  progetto,  ovvero  la
difficolta'  operativa  relativa  all'installazione  dei   misuratori
dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le  variabili
operative. 
  2.2.  Ai  fini  dell'accesso  al  meccanismo,  qualora  il  PS  sia
costituito  da  piu'  interventi,  questi  ultimi   dovranno   essere
caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RS" che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di
monitoraggio. 
  2.3. Con il decreto  direttoriale  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS  disponibili,  e
ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,
pubblicato  sul   sito   istituzionale   del   GSE,   e'   aggiornato
periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1,  lettera
b).  Ai  soggetti  ammessi  al  meccanismo  e'   comunque   data   la
possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla
valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare  i
soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di  tecnologia
da incentivare e i relativi requisiti  minimi  di  ammissibilita'  in
relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il  consumo  di
riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti
alla  tecnologia  da  incentivare,  la  metodologia  di   misurazione
standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per
la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'. 
  2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di
un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo  campione
rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano  il
progetto,  o  e  gli  interventi  che  lo   compongono,   sia   nella
configurazione  di  baseline,  sia  in  quella  post  intervento,  in
conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato  dal
GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato  e'  applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni  effettuate  sul  campione
rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati  nell'ambito
del progetto. 
  2.5.   Il   campione   di   misura   deve   essere    adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia  di  quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'
e di tipologia delle variabili  energetiche  da  monitorare,  nonche'
caratterizzato  da  una  numerosita'  in  grado   di   garantire   un
determinato livello di confidenza. 
  2.6.  Per  determinare  i  consumi  di  baseline,  dovranno  essere
considerate, sul campione rappresentativo, le misure  dei  consumi  e
delle variabili operative relative ad un periodo  almeno  pari  a  12
mesi precedenti alla realizzazione del  progetto,  con  frequenza  di
campionamento almeno giornaliera.  In  ogni  caso  il  proponente  e'
tenuto ad effettuare una analisi atta ad  identificare  le  variabili
operative  che  influenzano  il  consumo  dei  sistemi   oggetto   di
intervento ed una misura degli stessi. 
  2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure  relative
ad un periodo  e  una  frequenza  di  campionamento  inferiori  siano
rappresentative dei consumi annuali,  sara'  possibile  proporre  una
ricostruzione cautelativa  dei  consumi  ex  ante  in  base  ai  dati
misurati. 
  2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e
le modalita' di misura di cui al  presente  capitolo,  sono  indicati
nell'ambito della presentazione del PS. 
  2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di
incentivo,  le  informazioni  di  cui  al  capitolo  4  del  presente
Allegato, rese in forma sostitutiva di  atto  notorio  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  2.10. Il  contenuto  dei  PS  puo'  essere  aggiornato  sulla  base
dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite  decreto
direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b)  del  presente
decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale  o  totale
del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il  mero  recepimento  di
obblighi o standard  normativi  costituisce  aggiornamento  che  puo'
essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione. 
  2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente
del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7  del  presente
decreto. 
  2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono  contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura  e
comunque entro e  non  oltre  36  mesi  dalla  data  di  avvio  della
realizzazione del progetto. 
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi 
  3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10,
comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20  luglio  2004,  i  soggetti
proponenti  inviano  al  GSE  una  richiesta   di   verifica   e   di
certificazione,   a   consuntivo   o   standardizzata   (di   seguito
rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti  dal  progetto,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5. 
  3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi
giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. 
  3.3. Il GSE verifica la coerenza  dei  dati  e  delle  informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i  dati  e  le
informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o  PS,  per
l'ammissibilita' del progetto realizzato. 
  3.4. Le RC o RS devono riferirsi  ad  un  periodo  di  monitoraggio
annuale.  Limitatamente  ai  progetti   caratterizzati   da   elevati
risparmi, e' possibile proporre, in sede  di  presentazione  del  PC,
periodi  di  monitoraggio  rispettivamente  pari  a   rendicontazioni
semestrali, qualora  il  numero  di  certificati  bianchi  annui  del
progetto sia almeno pari a 500,  o  in  alternativa,  rendicontazioni
trimestrali, qualora il  numero  di  certificati  bianchi  annui  del
progetto sia almeno pari a 1.000. 
4. Documentazione  da  trasmettere  in  sede  di  presentazione   dei
  progetti 
  4.1. Il PC e il PS  devono  contenere,  pena  inammissibilita',  le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva  di  atto
notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000: 
    a) informazioni relative al soggetto  proponente  e  al  soggetto
titolare, quali: 
      i. documento di riconoscimento del  legale  rappresentante  del
soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita'; 
      ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia: 
        a. diverso dal soggetto titolare, la delega di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera v); 
        b.  una   societa'   di   servizi   energetici   (ESCO),   la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita'; 
        c.  un  soggetto  in  possesso  di  un  sistema  di  gestione
dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO  50001,  copia
del certificato in corso di validita'; 
        d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE  e
la corrispondente certificazione di validita' secondo  la  norma  UNI
CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati  per
tutta la durata della vita utile  del  progetto.  Fermo  restando  il
rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare,  nel  rispetto
del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo  il
soggetto individuato; 
        e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per  la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai  sensi  dell'art.  19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione  comprovante
l'avvenuta nomina per l'anno in corso.  Tale  requisito  deve  essere
rispettato per  tutta  la  durata  della  vita  utile  del  progetto,
ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno,  e
puo' essere soggetto a verifica in sede  ispettiva.  Quanto  indicato
alla presente lettera e'  applicabile  anche  al  soggetto  titolare.
Fermo restando  il  rispetto  dei  predetti  requisiti,  il  soggetto
titolare, nel rispetto  del  principio  dell'autonomia  contrattuale,
puo' variare nel tempo il soggetto individuato; 
      iii. documentazione che consenta di verificare che il  soggetto
titolare ha sostenuto l'investimento. 
    b) relazione descrittiva,  corredata  da  idonea  documentazione,
contenente: 
      i. la  descrizione  del  contesto  in  cui  l'intervento  viene
realizzato:  informazioni  relative  all'impianto,  edificio  o  sito
comunque denominato presso cui si realizza  il  progetto  (indirizzo,
codice catastale, attivita'  ivi  svolte  nell'ambito  del  progetto,
codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al
titolare dell'impianto  o  del  sito  e  l'indicazione  di  eventuali
progetti presentati per  il  medesimo  edificio  o  sito  oggetto  di
intervento; 
      ii. la descrizione  dei  sistemi  di  produzione  e/o  prelievo
dell'energia termica e elettrica; 
      iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero: 
        la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline
ed ex post, eventualmente  corredata  da  planimetrie,  diagrammi  di
flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei  nuovi
componenti che si intende installare; 
        nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione
che consenta di verificare  che  i  componenti  siano  effettivamente
rigenerati; 
        ai soli fini statistici,  la  stima  dei  costi  strettamente
riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto
4.2.  Nel  caso  dei  PS,  sono  forniti  elementi  riguardo  la  non
convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione  e
alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte
del valore economico indicativo dei  certificati  bianchi  ottenibili
dalla realizzazione del progetto, ovvero alla  difficolta'  operativa
relativa  all'installazione  dei  misuratori  dedicati   ai   singoli
interventi per misurare i consumi e le variabili operative; 
      iv.  la  descrizione  esaustiva  del   programma   di   misura,
corredata: 
        dell'indicazione delle modalita' di definizione  dei  consumi
di baseline e delle variabili operative  che  influenzano  i  consumi
energetici, nonche'  delle  relative  misure  nella  situazione  ante
intervento; 
        della descrizione delle modalita'  di  calcolo  dei  risparmi
addizionali con riferimento: 
          al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione
delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; 
          alla presenza di vincoli  normativi  o  a  prescrizioni  di
natura amministrativa di cui al comma 6,  dell'art.  6  del  presente
decreto; 
          nel caso di nuova installazione,  alla  documentazione  che
consenta di verificare che il progetto  generi  risparmi  addizionali
rispetto al progetto di  riferimento,  ovvero  rispetto  al  progetto
standard di mercato in termini tecnologici; 
        degli schemi termici ed elettrici con indicazione  dei  punti
di misura; 
        della documentazione tecnica relativa alla strumentazione  di
misura  che  si  intende  installare  e  della  relativa  classe   di
precisione; 
        della descrizione  dell'algoritmo  di  calcolo  dei  risparmi
generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi; 
        della procedura di gestione dei casi di  perdita  di  dati  e
taratura della strumentazione di misura; 
        nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata
per l'estensione delle risultanze delle  misurazioni  effettuate  sul
campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati; 
        nel  caso  dei  PS,  della  documentazione  che  consenta  di
verificare la rappresentativita' del campione scelto  in  conformita'
con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato. 
    c) copia della diagnosi energetica del sito o  dei  siti  oggetto
dell'intervento, ove presente, al fine di verificare  la  sussistenza
delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2  dell'Allegato  1  e  al
punto 1.5 dell'Allegato 2; 
    d) dichiarazione, controfirmata dal  soggetto  proponente  e  dal
soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi  economici  di
qualunque natura gia' concessi  al  medesimo  progetto  da  parte  di
amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali  o   locali   nonche'
dell'Unione europea o di organismi internazionali; 
    e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non
e'  stato  ancora  stato  realizzato  alla  data   di   presentazione
dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art.  2,  comma
1, lettera o). In particolare,  un  cronoprogramma  dei  lavori,  con
indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data
di avvio della realizzazione del progetto; 
  4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di
efficienza   energetica,   sono   considerate   le   seguenti   voci,
esclusivamente ove strettamente riconducibili al  nuovo  investimento
di efficienza energetica: 
    a) opere murarie e assimilate; 
    b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o
posa in opera; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso  gli  impianti  o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva  interessata  dal
programma la cui  disponibilita'  sia  riferibile  esclusivamente  al
soggetto titolare del progetto; 
    d) progettazione esecutiva degli  interventi  e  delle  opere  da
realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e  di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento; 
    e) gli oneri finanziari e i costi indiretti. 
  4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni  e
documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione  della
proposta  progettuale,  nell'ambito  dei  tempi  istruttori   massimi
definiti dal presente decreto. 
  4.4. Il GSE predispone e  pubblica  sul  proprio  sito  internet  i
format dei documenti di cui al punto 4.1. 
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
  risparmi 
  5.1. Per le RC  e  RS,  la  documentazione  trasmessa  deve  essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS. 
  5.2. Al momento della presentazione della richiesta di  verifica  e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in  conformita'  al
dettato  dell'art.  5,  comma  4,  secondo  capoverso,  dei   decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato  dell'art.  1,  commi  34  e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive  modifiche  e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di  cumulabilita'
tra diverse forme di incentivo. 
  5.3. Unitamente alla prima RC  o  RS  il  soggetto  proponente  del
progetto e' tenuto a trasmettere: 
    a) documentazione attestante l'effettiva la data di  avvio  della
realizzazione del progetto; 
    b) matricola dei misuratori installati; 
    c)  matricole/codici  identificativi  dei  principali  componenti
installati. 
6. Dimensione minima dei progetti 
  6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei  primi  12  mesi  del
periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non
inferiore a 5 TEP, fatto salvo  quanto  diversamente  indicato  nelle
tipologie di progetto PS approvate. 
  6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei  primi  12  mesi  del
periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non
inferiore a 10 TEP. 
  6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai
precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili  al  meccanismo  dei
certificati bianchi. 
7. Documentazione da conservare 
  7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente
decreto,  necessari  ad  accertare  che   i   progetti   oggetto   di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati  bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto. 
  7.2. Al fine di consentire i controlli  di  cui  al  punto  7.1,  i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero  di  anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di  quanto  dichiarato  nelle  schede  di  rendicontazione  e   nella
documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto. 
8. Diagnosi energetiche 
  8.1. I PC o PS che in fase  di  presentazione  siano  corredati  da
diagnosi  energetica  eseguita  in  conformita'  all'Allegato  2  del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30%  del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del  procedimento,
ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014 concernente «Approvazione delle tariffe  per  la  copertura  dei
costi sostenuti dal Gestore servizi  energetici  GSE  S.p.A.  per  le
attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di  atto
notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione  suddetta,
fatto salvo quanto previsto al punto 8.2. 
  Il punto 8.1 non si applica qualora il  soggetto  titolare  sia  un
soggetto  obbligato  a  redigere  la  diagnosi  energetica  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».