Art. 20 Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. 1. L'allegato 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «Allegato 1 Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC" 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE. 1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RC" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovra' considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi. E' ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi: a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo; b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante e' superiore a quello di riferimento. In tal caso e' data facolta' al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento. Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento. 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. E' data facolta' al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto gia' in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto. 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, e' data facolta' al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto: a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volonta' di accedere al meccanismo di incentivazione, quale precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresi' a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuera' la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi; b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunichera' l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilita' della RVP al meccanismo, il soggetto proponente e' comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE. La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui alle lettere precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto non potranno pertanto piu' accedere al meccanismo dei certificati bianchi. Le modalita' di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS" 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile: a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; b) la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. 2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RS" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. 2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'. 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto. 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita' e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche' caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un determinato livello di confidenza. 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura degli stessi. 2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. 2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS. 2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo' essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione. 2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi 3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5. 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. 3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilita' del progetto realizzato. 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti 4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali: i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita'; ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia: a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera v); b. una societa' di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita'; c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validita'; d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e la corrispondente certificazione di validita' secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo il soggetto individuato; e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto, ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato alla presente lettera e' applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo il soggetto individuato; iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l'investimento. b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente: i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento; ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell'energia termica e elettrica; iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero: la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare; nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati; ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficolta' operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative; iv. la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata: dell'indicazione delle modalita' di definizione dei consumi di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonche' delle relative misure nella situazione ante intervento; della descrizione delle modalita' di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento: al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente decreto; nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici; degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura; della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione; della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi; della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura; nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati; nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentativita' del campione scelto in conformita' con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato. c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al punto 1.5 dell'Allegato 2; d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche' dell'Unione europea o di organismi internazionali; e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto; 4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica: a) opere murarie e assimilate; b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto; d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento; e) gli oneri finanziari e i costi indiretti. 4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto. 4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i format dei documenti di cui al punto 4.1. 5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi 5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. 5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita' tra diverse forme di incentivo. 5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto e' tenuto a trasmettere: a) documentazione attestante l'effettiva la data di avvio della realizzazione del progetto; b) matricola dei misuratori installati; c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati. 6. Dimensione minima dei progetti 6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate. 6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP. 6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi. 7. Documentazione da conservare 7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto. 7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 8. Diagnosi energetiche 8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».