Art. 21 
 
Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale  11  gennaio  2017,
  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
  10 maggio 2018. Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi. 
 
  1. L'allegato 2 e' integralmente sostituito dal seguente: 
 
                                                          «Allegato 2 
 
          Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi 
 
1. Modalita' di riconoscimento dei certificati bianchi 
  1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo  delle  tipologie
di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni,  della
vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il
soggetto proponente  presenti  un  progetto  non  riconducibile  alle
tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai
sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria
al Ministero  della  transizione  ecologica  per  l'approvazione.  La
Tabella 1 puo' essere quindi  aggiornata  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 2 del presente decreto. 
  1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza  tecnologica
e commerciale della tecnologia  sottesa  al  progetto  di  efficienza
energetica e alla  capacita'  del  medesimo  di  conseguire  risparmi
addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi,
il parametro U non puo' superare i 10 anni. 
  1.3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda,  il  soggetto
proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della  vita
utile del progetto, il volume  di  certificati  bianchi  erogati  sia
moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per  la  rimanente
durata della vita utile, il numero di certificati bianchi  erogati  a
seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente  conseguiti
e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. Esclusivamente nei
casi di progetti di efficienza energetica nel settore  civile  e  dei
trasporti, il soggetto proponente puo' richiedere un fattore K1  =1,5
ed un fattore K2 =0,5. 
  1.4. Ai fini del calcolo dei  risparmi  conseguibili  attraverso  i
progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di  potere
calorifico  inferiore  di  cui   all'Allegato   IV   alla   direttiva
2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia  classificabile
in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per  la
valutazione  dei  risparmi  energetici   conseguiti   dovra'   essere
certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. 
  1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica  ammesso
al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in  attuazione
di diagnosi energetiche eseguite in conformita'  all'Allegato  2  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102  presso  gli  stabilimenti,
gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento  medesimo,  ed  il
relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di  sistemi  di
gestione aziendale energetici o  ambientali  certificati  ISO  50001,
EMAS,  ISO  14001  o  ISO  14005,  o  da  sistemi  di  certificazioni
ambientale di prodotto, ovvero da studi di  carbon  footprint,  water
footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067,
ISO 14046, o ISO  14052,  e'  riconosciuto  un  risparmio  energetico
addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un
valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP. 
2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi 
  2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi: 
    a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di  energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di
energia elettrica; 
    b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei  consumi  di  gas
naturale; 
    c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di  forme
di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale  non
realizzati nel settore dei trasporti; 
    d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi  di  forme
di energia primaria diverse dall'elettricita'  e  dal  gas  naturale,
realizzati nel settore dei trasporti. 
  La dimensione commerciale dei certificati bianchi e' pari a 1  TEP.
Ai  fini  dell'emissione  dei  certificati  bianchi,  i  risparmi  di
energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a  1  TEP  con
criterio commerciale.».