Art. 21 Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi. 1. L'allegato 2 e' integralmente sostituito dal seguente: «Allegato 2 Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi 1. Modalita' di riconoscimento dei certificati bianchi 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione. La Tabella 1 puo' essere quindi aggiornata con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto. 1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacita' del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non puo' superare i 10 anni. 1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della vita utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente puo' richiedere un fattore K1 =1,5 ed un fattore K2 =0,5. 1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovra' essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. 1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformita' all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, e' riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP. 2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi 2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi: a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti; d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti. La dimensione commerciale dei certificati bianchi e' pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei certificati bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.».