Art. 3
Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi.
1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente:
«Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo
2017-2020»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»;
c) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,27
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;
d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,57
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;
e) il comma 6 e' abrogato;
f) al comma 7, le parole «dall'Autorita' per l'energia elettrica
il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI)», sono sostituite
dalle seguenti: «dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (nel seguito, ARERA)»;
g) al comma 8, la parola «dall'AEEGSI», e' sostituita dalla
seguente: «da ARERA»;
h) al comma 9, la parola «AEEGESI», e' sostituita dalla seguente:
«ARERA»;
i) al comma 10, le parole «anche avvalendosi del GME», sono
sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti dal
GME»;
j) il comma 11 e' abrogato;
k) il comma 12 e' abrogato;
l) il comma 14 e' abrogato.