Art. 3 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi. 
 
  1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  con  la  seguente:
«Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il  periodo
2017-2020»; 
    b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)
5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»; 
    c) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «1,27
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»; 
    d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «1,57
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»; 
    e) il comma 6 e' abrogato; 
    f) al comma 7, le parole «dall'Autorita' per l'energia  elettrica
il gas e il sistema idrico (nel  seguito  AEEGSI)»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente (nel seguito, ARERA)»; 
    g) al comma 8,  la  parola  «dall'AEEGSI»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «da ARERA»; 
    h) al comma 9, la parola «AEEGESI», e' sostituita dalla seguente:
«ARERA»; 
    i) al comma 10, le  parole  «anche  avvalendosi  del  GME»,  sono
sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti  dal
GME»; 
    j) il comma 11 e' abrogato; 
    k) il comma 12 e' abrogato; 
    l) il comma 14 e' abrogato.