Art. 3 Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi. 1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente: «Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020»; b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»; c) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,27 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»; d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,57 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»; e) il comma 6 e' abrogato; f) al comma 7, le parole «dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI)», sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (nel seguito, ARERA)»; g) al comma 8, la parola «dall'AEEGSI», e' sostituita dalla seguente: «da ARERA»; h) al comma 9, la parola «AEEGESI», e' sostituita dalla seguente: «ARERA»; i) al comma 10, le parole «anche avvalendosi del GME», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME»; j) il comma 11 e' abrogato; k) il comma 12 e' abrogato; l) il comma 14 e' abrogato.