Art. 4 
 
Introduzione dell'art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
  10  maggio  2018.  Obiettivi  quantitativi  nazionali  e   relativi
  obblighi per il periodo 2021-2024. 
 
  1. Dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e  relativi  obblighi
per il periodo 2021-2024). - 1. Gli obiettivi quantitativi  nazionali
annui di risparmio energetico da  conseguire  nel  periodo  2021-2024
attraverso il meccanismo dei certificati bianchi  sono  definiti  nel
Piano nazionale per l'energia e il clima e nella  relazione  ad  esso
allegata sull'applicazione dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica. 
  2. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  di  adempiere   agli   obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di energia elettrica nel periodo  2021-2024,  devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali: 
    a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2021; 
    b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2022; 
    c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2023; 
    d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2024. 
  3. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  di  adempiere   agli   obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali  di  gas  naturale  nel  periodo  2021-2024,  devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di  Certificati  Bianchi,  secondo  le  seguenti  quantita'  e
cadenze annuali: 
    a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2021; 
    b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2022; 
    c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2023; 
    d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno
2024. 
  4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui  al
comma 2 dell'art. 4. 
  5. Entro il  31  dicembre  2024  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata,  sentita
l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali  annui
di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024. 
  6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti
obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi  al  2024  o
non siano stati  espressamente  previsti  strumenti  diversi  per  la
tutela degli  investimenti,  il  GSE  ritira  i  certificati  bianchi
generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di
diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla  media  del
valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel
quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%. 
  7. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 7, 8, 9,  10,  13  e
15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.».