Art. 4 Introduzione dell'art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024. 1. Dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024). - 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l'energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull'applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2022; c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2024. 3. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2022; c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2024. 4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui al comma 2 dell'art. 4. 5. Entro il 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024. 6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2024 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i certificati bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%. 7. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 7, 8, 9, 10, 13 e 15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.».