Art. 5
Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti.
1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni
temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del
progetto. A tal fine e' conferito a una delle imprese, con un unico
atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare
in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente
decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.
1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra
enti pubblici territoriali. In tal caso e' obbligo del raggruppamento
individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo
idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalita' di
cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al
comma 3.».
b) al comma 4, dopo le parole «in qualita' di soggetto delegato e
nei limiti della delega» sono aggiunte le seguenti: «presentata al
GSE».