Art. 5 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti. 
 
  1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa  o  associazioni
temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto  titolare  del
progetto. A tal fine e' conferito a una delle imprese, con  un  unico
atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per  operare
in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente
decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3. 
      1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra
enti pubblici territoriali. In tal caso e' obbligo del raggruppamento
individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo
idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per  le  finalita'  di
cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al
comma 3.». 
    b) al comma 4, dopo le parole «in qualita' di soggetto delegato e
nei limiti della delega» sono aggiunte le  seguenti:  «presentata  al
GSE».