Art. 5 Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti. 1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. A tal fine e' conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3. 1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso e' obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalita' di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.». b) al comma 4, dopo le parole «in qualita' di soggetto delegato e nei limiti della delega» sono aggiunte le seguenti: «presentata al GSE».