Art. 6 Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi. 1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE.»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».