Art. 6
Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al
meccanismo dei certificati bianchi.
1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'elenco non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
certificati bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2.
Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono
approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei
sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze
dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con
ENEA e RSE.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Non sono in ogni caso
ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti di efficienza
energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a
prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti
che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali
individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti
realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».