Art. 6 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio 2018.  Requisiti,  condizioni  e  limiti  di  ammissione  al
  meccanismo dei certificati bianchi. 
 
  1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'elenco  non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma  di  energia  risparmiata  e  con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
certificati bianchi, e' riportato nella Tabella  1  dell'Allegato  2.
Gli aggiornamenti  e  le  integrazioni  alla  suddetta  Tabella  sono
approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica,  nei
sessanta  giorni  successivi  alla  trasmissione   delle   risultanze
dell'istruttoria preliminare svolta dal  GSE  in  collaborazione  con
ENEA e RSE.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Non sono in ogni  caso
ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti  di  efficienza
energetica predisposti per l'adeguamento  a  vincoli  normativi  o  a
prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti
che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali
individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e  di  progetti
realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».