Art. 7 
 
Introduzione dell'art. 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
  10 maggio 2018. Sistema a base d'asta. 
 
  1. Dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Sistema a base d'asta). - 1. Al fine di concorrere  al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto
conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della
necessita' di conseguire risultati aggiuntivi, e' introdotto un nuovo
sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste  al
ribasso,  definito  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita  ARERA,  da
emanare entro il 31 dicembre 2021. 
  2.  Le  aste  hanno  ad  oggetto  il  valore  economico   del   TEP
risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare
specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o
settori  economici.  Tale  valore  e'  costante  per  il  periodo  di
incentivazione  specificato  nel  bando  d'asta  gestito   dal   GSE.
L'incentivo annuo riconosciuto e' pari  al  prodotto  tra  il  valore
economico aggiudicato in  fase  di  asta  ed  i  risparmi  energetici
addizionali riconosciuti. 
  3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto  del  valore
del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento  dei  prezzi  dei
certificati bianchi sul mercato  organizzato,  e  delle  specificita'
della tecnologia o della tipologia progettuale  considerate,  nonche'
delle esternalita' ambientali positive generate. Il decreto di cui al
comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei  costi  del  sistema
d'asta, a valere sulle  tariffe  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale. 
  4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento  per
la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di
cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale
tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli  obblighi  di
rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi  stimati  per
la realizzazione degli interventi.».