Art. 8
Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Procedura di valutazione dei progetti e
responsabilita' gestionali del GSE.
1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, Accredia e FIRE
mettono a disposizione del GSE, secondo modalita' da quest'ultimo
definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352,
UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando il
rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE
nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui
al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al meccanismo
dei certificati bianchi.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il GSE trasmette al
soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione
tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato
(PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei
risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse.
Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di
cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei
risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano
intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti
precedentemente approvati, la comunicazione di esito e' trasmessa dal
GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla
ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente
decreto, il GSE puo' richiedere, per una sola volta, al soggetto
proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. E'
comunque fatta salva la facolta' del proponente di fornire ulteriori
informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la
valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle
informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede
di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.».