Art. 8 
 
Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come
  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
  maggio   2018.   Procedura   di   valutazione   dei   progetti    e
  responsabilita' gestionali del GSE. 
 
  1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Ai  fini
dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, Accredia e  FIRE
mettono a disposizione del GSE,  secondo  modalita'  da  quest'ultimo
definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352,
UNI CEI 11339, ISO 50001  e  alle  nomine  dei  responsabili  per  la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai  sensi  dell'art.  19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo  restando  il
rispetto di quanto previsto dalla legge  n.  241  del  1990,  il  GSE
nomina un responsabile  del  procedimento  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP)  di  cui
al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al  meccanismo
dei certificati bianchi.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il GSE trasmette al
soggetto proponente la  comunicazione  dell'esito  della  valutazione
tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato
(PS) o delle relative richieste  di  verifica  e  certificazione  dei
risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle  stesse.
Nel caso di proposte riferite a schede di progetto  a  consuntivo  di
cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche  e  certificazioni  dei
risparmi RC o  RS  successive  alla  prima,  sulle  quali  non  siano
intervenute  modifiche   ai   sensi   del   comma   4   ai   progetti
precedentemente approvati, la comunicazione di esito e' trasmessa dal
GSE  al  soggetto  proponente  entro  quarantacinque   giorni   dalla
ricezione delle  stesse.  Per  le  valutazioni  di  cui  al  presente
decreto, il GSE puo' richiedere, per  una  sola  volta,  al  soggetto
proponente informazioni aggiuntive rispetto a  quelle  trasmesse.  E'
comunque fatta salva la facolta' del proponente di fornire  ulteriori
informazioni integrative a supporto dell'istanza. In  ogni  caso,  la
valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla  ricezione  delle
informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le  schede
di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.».