IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art.  10
concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato; 
  Visto  il  comma  3,  del  citato  art.  10  secondo  il  quale  «I
Sottosegretari di  Stato  coadiuvano  il  Ministro  ed  esercitano  i
compiti ad essi delegati con decreto  ministeriale  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale» e «a non piu' di dieci sottosegretari puo' essere
attribuito il titolo di vice Ministro,  se  ad  essi  sono  conferite
deleghe relative ad aree o progetti  di  competenza  di  una  o  piu'
strutture dipartimentali ovvero di piu' Direzioni generali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n.  59»,  e,  in  particolare,  l'art.  2,  come
sostituito dall'art. 1 del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», con il quale e' istituito,  tra  l'altro,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  n.  190,   concernente   il   «Regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie  generale,  n.  56  del  6
marzo 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di  organizzazione
degli  uffici  di  diretta   collaborazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
di nomina del prof. Mario  Draghi  a  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale del  15
febbraio 2021, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, del primo Governo Draghi, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare,  l'art.  5  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2021  di  nomina  del  prof.  Enrico  Giovannini  a  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del citato art.
5 del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  25  febbraio
2021 recante la nomina di Giovanni Carlo Cancelleri a Sottosegretario
di  Stato  alle  infrastrutture  e  ai  trasporti,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'attribuzione  della  delega  al
Sottosegretario di Stato  Giovanni  Carlo  Cancelleri,  in  relazione
all'assetto  delle  strutture  ministeriali  individuato  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2020,
n. 190; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le responsabilita' e  le  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  nonche'  il  potere  di  firma,  e'  conferita  al
Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri la delega: 
    a) nell'ambito  del  Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le
risorse umane e strumentali: 
      1. alle attivita' di competenza della  Direzione  generale  per
l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali ad eccezione
dell'edilizia scolastica; 
    b) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; 
    c) alla firma delle relazioni concernenti i ricorsi  straordinari
al Capo dello  Stato  nonche'  dei  ricorsi  gerarchici  impropri  di
competenza del Ministero; 
    d)  al  coordinamento  funzionale  delle  attivita'  svolte   dai
commissari straordinari per gli interventi  ad  eccezione  di  quelli
ferroviari e stradali, da realizzarsi o completare ai sensi dell'art.
4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito con  legge
14 giugno 2019, n. 55 e alle connesse  attivita'  di  informazione  e
raccordo con le istituzioni parlamentari; 
    e) a tutte le attivita' correlate  al  monitoraggio  delle  opere
incompiute ed a quelle connesse alla verifica  di  quanto  necessario
per la loro ultimazione; 
  2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attivita' strategica,
le attivita' delegate sono esercitate previa verifica della  coerenza
con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale
annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro. 
  3. Resta, comunque, riservata al Ministro la  potesta'  di  diretto
esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei  casi  di
particolare rilevanza politica e strategica.