LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visto  in  particolare  l'art.  32-ter,  comma   2,   del   decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, secondo
cui «La Consob determina, con proprio regolamento, nel  rispetto  dei
principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
II-bis,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,   e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati.»; 
  Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla  risoluzione  alternativa  delle
controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6 agosto  2015,  n.  130,  recante  la
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori)»; 
  Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale e' stato
istituito l'Arbitro  per  le  controversie  finanziare  ed  e'  stato
adottato il regolamento di attuazione  dell'art.  2,  commi  5-bis  e
5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; 
  Vista la delibera  n.  19783  del  23  novembre  2016,  concernente
l'avvio   dell'operativita'   dell'Arbitro   per   le    controversie
finanziarie e l'adozione di disposizioni transitorie; 
  Vista la delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018, con  la  quale  e'
stato prorogato il  periodo  previsto  all'art.  2,  comma  2,  della
delibera n. 19783 del 23 novembre 2016; 
  Vista la delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020, con  la  quale  e'
stato ulteriormente prorogato il periodo previsto all'art.  2,  comma
2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016; 
  Visto l'art. 8  del  regolamento  concernente  i  procedimenti  per
l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera  n.
19654 del 5 luglio 2016, secondo cui la Consob sottopone a  revisione
periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per
aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti  di  regolazione
generale,  valutandone  l'idoneita'   a   conseguire   le   finalita'
perseguite  in  relazione  all'onerosita'  complessiva   del   quadro
regolatorio; 
  Ritenuta sussistente l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione
periodica del regolamento concernente l'Arbitro per  le  controversie
finanziarie, adottato con la citata delibera n. 19602  del  4  maggio
2016, in considerazione delle esigenze  operative  emerse  nei  primi
anni di attivita' dell'Arbitro e dei dati  relativi  ai  procedimenti
trattatati e conclusi; 
  Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato  e
degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno  2018,
n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al  documento
di consultazione pubblicato in data 19 dicembre 2019,  relativo  alle
proposte di modifica al  regolamento  concernente  l'Arbitro  per  le
controversie  finanziarie,   come   rappresentate   nella   relazione
illustrativa  che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento di attuazione dell'art.  2,  commi  5-bis  e
  5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  concernente
  l'Arbitro per le controversie finanziarie 
 
  Nel titolo,  le  parole  «2,  commi  5-bis  e  5-ter,  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite  dalle  seguenti:
«32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
 
I. Nel capo I sono apportate le seguenti modifiche: 
  A. All'art. 1, comma 1, le parole  «2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «32-ter, comma 2, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58»; 
  B. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera: 
      c-bis) «regolamento (UE) n. 1286/2014», il regolamento (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014
relativo  ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»; 
    2)  alla  lettera  h),  quarto  trattino,  le  parole   «start-up
innovative e PMI innovative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
piccole e medie imprese e per le  imprese  sociali  di  cui  all'art.
50-quinquies del TUF», e, al quinto trattino, le parole  «le  imprese
di assicurazione limitatamente all'offerta  in  sottoscrizione  e  al
collocamento di prodotti finanziari  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;» sono  sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF,  limitatamente  alla
distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;»; 
  C. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      a)  «1.  Gli  intermediari,  prima  di  iniziare   l'attivita',
aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria
a cui  partecipano,  tramite  comunicazione  redatta  utilizzando  la
modulistica resa disponibile  sul  sito  web  dell'Arbitro.  Ove  non
partecipino ad alcuna associazione  di  categoria,  gli  intermediari
indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di  categoria
a cui fanno riferimento per la designazione dei membri  del  collegio
ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a).»; 
    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli intermediari, anche attraverso le  associazioni  a  cui
partecipano, comunicano senza indugio  alla  Consob  ogni  variazione
intervenuta rispetto alle informazioni  contenute  nella  modulistica
relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.»; 
    3) il comma 3 e' abrogato; 
  D. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1, dopo le parole «nella  parte  II  del  TUF,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' degli obblighi previsti dagli articoli
13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  e  dalle   relative
disposizioni attuative,»; 
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce
di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su  cui  ha
competenza. L'Arbitro puo' conoscere, ancorche' in via incidentale  e
ove  necessario  ai  fini  di  decidere  sulle  richieste  di  natura
restitutoria,  anche  le  domande  di  annullamento,  risoluzione   e
rescissione del contratto, nonche' ogni altra azione  di  impugnativa
negoziale.»; 
    3) al  comma  2,  le  parole  «per  un  importo  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «comunque superiori»; 
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  In  caso  di  domande  risarcitorie,  l'Arbitro  riconosce
all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento o della  violazione  da  parte  dell'intermediario
degli obblighi di cui al  comma  1,  con  esclusione  dei  danni  non
patrimoniali.»; 
    5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  L'Arbitro  conosce  esclusivamente   di   controversie
relative a operazioni o a comportamenti  posti  in  essere  entro  il
decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.»; 
    6)  al  comma  4,   dopo   le   parole   «extragiudiziale   delle
controversie,» sono inserite le seguenti: «compresa la sottoscrizione
di protocolli di intesa,»; 
 
II. Nel capo II sono apportate le seguenti modifiche: 
  A. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Non  possono  essere  nominati  componenti  coloro  che
ricoprono cariche politiche.»; 
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente  dura
in carica cinque anni e gli altri membri tre anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato,  i  membri
supplenti e i membri effettivi possono  essere  nominati  nel  ruolo,
rispettivamente, di membro effettivo e  di  Presidente  per  un  solo
ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato,  inclusi
gli eventuali rinnovi, il soggetto puo' essere nuovamente nominato.»; 
    3) al comma  8,  le  parole  «I  componenti  del  collegio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente, i  membri  effettivi  e  i
membri supplenti»; 
  B. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 3: 
      a)  nella  lettera  b)  le  parole   «disposte   dall'autorita'
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159» sono sostituite dalle seguenti: «o di sicurezza»; 
      b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c)  essere  stati  condannati,  anche   con   sentenza   non
definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme  che  disciplinano
l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,  assicurativa  e  dalle
norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio,
di usura e di strumenti  di  pagamento  nonche'  per  uno  dei  reati
previsti nel titolo XI del libro  V  del  codice  civile,  nel  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo  12  gennaio
2019, n. 14;»; 
      c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d)  aver  riportato,  nei   cinque   anni   precedenti,   un
provvedimento di radiazione e cancellazione o  di  sospensione  dagli
ordini professionali;»; 
      d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: 
        «d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari
di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da autorita'  di
vigilanza; 
        d-ter)  trovarsi  in  stato  di  interdizione  o  incapacita'
temporanea o  permanente  a  svolgere  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita  temporanea
dei requisiti di onorabilita' a  seguito  di  provvedimenti  adottati
dalle autorita' di vigilanza; 
        d-quater) essere  stati  condannati  in  via  definitiva  per
delitti non colposi; 
        d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena
detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.»; 
      e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche  qualora  la
pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso  in
cui  sia  stata  comminata  una  sanzione  sostitutiva   della   pena
detentiva.»; 
  C. All'art. 7, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    «Ove  tali  circostanze  riguardino  il  Presidente,  questi   le
comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 7 e
alla segreteria tecnica.»; 
  D. All'art. 8, comma 1, lettera a), dopo  il  secondo  trattino  e'
inserito il seguente: 
    «--  l'inammissibilita'  dell'istanza  di  correzione  ai   sensi
dell'art. 17;»; 
 
III. Nel capo III sono apportate le seguenti modifiche: 
  A. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Piu'
soggetti  possono  presentare  il  ricorso  congiuntamente  solo   se
titolari del medesimo rapporto controverso.»; 
    2) al comma 2: 
      a) nella lettera  a)  dopo  le  parole  «extragiudiziale  delle
controversie» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero  procedimenti
arbitrali  o  giurisdizionali  e  non  risulti  la  dichiarazione  di
improcedibilita' o l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5,
comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; 
      b) nella lettera b) le parole «le proprie determinazioni.» sono
sostituite con le seguenti «le proprie determinazioni;»; 
      c) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere: 
        «b-bis) l'Arbitro non si e' gia' pronunciato con decisione di
merito; 
        b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non  passata
in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale  o
una  decisione  di  merito  assunta  all'esito  di  un   procedimento
arbitrale.»; 
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il ricorso all'Arbitro deve  essere  proposto,  secondo  le
modalita' indicate all'art. 11, comma 1, entro un anno dalla data  di
presentazione del reclamo all'intermediario.»; 
  B. All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il ricorso con la  relativa  documentazione,  ivi  compreso
quanto richiesto ai sensi dell'art.  10,  comma  2,  lettera  b),  e'
trasmesso  attraverso  il  sito  web   dell'Arbitro   e   predisposto
utilizzando il  relativo  modulo,  secondo  le  istruzioni  operative
disponibili sul medesimo  sito.  Non  sono  presi  in  considerazione
ricorsi, compresa la documentazione  ad  essi  pertinente,  trasmessi
attraverso altre forme.»; 
    2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 
      «1-bis. Per le fasi procedimentali previste dai commi 2, 4, 5 e
6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa  disponibile
sul sito web dell'Arbitro e la  trasmettono  attraverso  il  medesimo
sito. 
      1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicita' del procedimento
dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4,  le
parti  evitano  la  produzione  di   documentazione   sovrabbondante,
disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. 
      1-quater. Tutti gli atti  di  parte  relativi  ai  procedimenti
svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana.  Nel
caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte  siano  redatti
in lingua straniera, essi sono  prodotti  nella  lingua  originale  e
accompagnati da  una  traduzione  integrale  in  italiano,  in  forma
libera, realizzata a cura della parte che li deposita.»; 
    3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «sette» e' sostituita dalla parola «dieci»; 
      b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «Ove  necessario  ai  fini  di  tale  valutazione,  entro  il
predetto termine,  la  segreteria  tecnica  invita  il  ricorrente  a
trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non
superiore a dieci giorni. In tal caso, il  termine  di  dieci  giorni
entro il quale la segreteria tecnica,  valutata  la  ricevibilita'  e
l'ammissibilita' del  ricorso,  deve  trasmetterlo  all'intermediario
decorre dalla scadenza del termine  concesso  al  ricorrente  per  la
trasmissione di integrazioni o chiarimenti.»; 
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nei  casi  in  cui  ritiene  il   ricorso   manifestamente
irricevibile o  inammissibile,  oppure  sia  decorso  inutilmente  il
termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni  o
chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente.  Se  non
dichiara la inammissibilita' o irricevibilita' del ricorso  ai  sensi
dell'art. 12, il Presidente da' incarico alla segreteria  tecnica  di
proseguire   con   l'istruttoria   del   procedimento   mediante   la
trasmissione del ricorso all'intermediario.»; 
    5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in  cui  ha
ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il  tramite  di
un procuratore e con le modalita' previste al comma 1-bis, le proprie
deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto
controverso.  Qualora  l'intermediario   decida   di   avvalersi   di
un'associazione  di  categoria  lo  comunica  all'Arbitro  entro   il
medesimo termine di trenta giorni.  Nei  successivi  quindici  giorni
dalla scadenza del  predetto  termine,  l'associazione  di  categoria
provvede a trasmettere le  deduzioni  e  la  relativa  documentazione
all'Arbitro con le modalita' previste al comma 1-bis.»; 
    6) al comma 5, le parole «dal ricevimento  delle  medesime»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza dei termini  previsti  dal
precedente comma»; 
    7) al comma 6, dopo le parole «L'intermediario» sono inserite  le
seguenti: «, anche tramite l'associazione di categoria,», e  dopo  le
parole «giorni successivi» sono inserite le seguenti: «alla  scadenza
dei termini previsti dal precedente comma»; 
    8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La segreteria tecnica  cura  la  formazione  del  fascicolo
contenente la documentazione istruttoria,  che  e'  reso  disponibile
alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e  ne  comunica  alle
parti la data di completamento.»; 
    9) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Completato  il  fascicolo  istruttorio,  la  segreteria
tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto  della
controversia.»; 
    10) al comma 8,  dopo  le  parole  «elementi  informativi»,  sono
inserite le seguenti:  «e  documenti»,  e  in  fine  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «In tal caso, il termine di cui all'art. 14,  comma
1,  puo'  essere  prorogato  ai  sensi  del  comma  2  del   medesimo
articolo.»; 
    11) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al  fine
di trovare un accordo, i termini previsti dai commi  4,  5  e  6  del
presente articolo nonche' quello previsto dall'art. 14, comma 1, sono
sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione puo'
essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.»; 
  C. All'art. 12, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) nella lettera b), le parole «come definito dall'art. 4.»  sono
sostituite dalle seguenti: «come definito dall'art. 4;»; 
    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «b-bis)  l'intermediario  non  e'  legittimato  passivo   nella
controversia; 
      b-ter) la qualifica di  intermediario  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione  del
ricorso.»; 
  D. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 3: 
      a) nella  lettera  b)  le  parole  «con  atto  espresso.»  sono
sostituite dalle seguenti: «con atto espresso;»; 
      b) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «b-bis) l'intermediario, prima della decisione  sul  ricorso,
fornisce documentazione attestante il raggiungimento  di  un  accordo
ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.»; 
    2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il  procedimento  non  si  estingue  nel  caso  in  cui
l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'art. 2, comma
1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.»; 
    3) al comma 4, dopo le parole «sono dichiarate» sono inserite  le
seguenti: «, anche d'ufficio,» e dopo le parole «dal Presidente» sono
aggiunte le seguenti: «o dal collegio»; 
  E. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'esito della controversia e'  comunicato  alle  parti  nel
termine di novanta giorni dal completamento  del  fascicolo.  L'esito
puo' essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal
caso, la decisione corredata della relativa motivazione e'  trasmessa
alle parti entro i successivi trenta giorni.»; 
    2) al comma 2, dopo le parole «essere prorogato» sono inserite le
seguenti: «dal Presidente o», le parole  «previa  comunicazione  alle
parti,» sono abrogate e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole
«La proroga e' comunicata alle parti.»; 
    3) il comma 3 e' abrogato; 
    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  L'interruzione  e  l'estinzione  del   procedimento   sono
dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.»; 
    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «L'irricevibilita' e l'inammissibilita' del ricorso  dichiarate
dal Presidente sono comunicate alle  parti  nel  termine  di  ventuno
giorni dalla presentazione del  ricorso  ovvero  dalla  scadenza  del
termine concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 2.»; 
  F. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1, dopo le  parole  «dall'AESFEM»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero  da  altre  autorita'  di  vigilanza  nazionali  ed
europee»; 
    2) al comma 3, dopo le parole «ricezione  della  decisione»  sono
aggiunte le seguenti: «corredata della motivazione»; 
    3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. La decisione non puo'  essere  oggetto  di  riesame  da
parte del collegio.»; 
  G. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1, dopo le parole «L'intermediario», sono inserite le
seguenti: «, anche attraverso un'associazione di categoria,» e,  dopo
le parole «all'art. 15, comma 3», sono aggiunte le  seguenti  parole:
«, attraverso il sito web dell'Arbitro»; 
    2) il comma 2 e' sostituto dal seguente: 
      «2. Quando vi e' motivo di  ritenere,  anche  a  seguito  delle
informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che  l'intermediario  non
abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a  fornire
chiarimenti nel termine di trenta  giorni,  chiedendo  anche  notizie
sull'eventuale avvio di un  procedimento  giurisdizionale  avente  ad
oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria,  sulla  base
delle informazioni e dei documenti  acquisiti,  comunica  i  casi  di
mancato adempimento al collegio che  procede  al  loro  accertamento.
Tale accertamento e' rinviato di  sessanta  giorni  quando  le  parti
comunicano l'avvio di negoziazioni volte  a  raggiungere  un  accordo
sull'esecuzione della decisione.»; 
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La mancata esecuzione, anche parziale, della  decisione  da
parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio,  e'  resa
nota  mediante  pubblicazione  di  apposita  notizia  sul  sito   web
dell'Arbitro per una durata di cinque anni. E', altresi',  resa  nota
mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito
web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e
mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione  nazionale,  di
cui uno economico. Tale pubblicazione e' effettuata a cura e a  spese
dell'intermediario   inadempiente   entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione  dell'accertamento  dell'inadempimento  utilizzando  il
format disponibile sul  sito  web  dell'Arbitro  e  attenendosi  alle
relative  istruzioni  operative.  L'intermediario,  anche  attraverso
un'associazione  di  categoria,   comunica   all'Arbitro   l'avvenuta
pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso  il
medesimo sito web.  La  cancellazione  della  notizia  dal  sito  web
dell'Arbitro e' disposta automaticamente decorso il predetto  termine
quinquennale. Sul sito web dell'Arbitro  viene  pubblicata  anche  la
notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi
di cui  al  presente  comma.  A  margine  della  pubblicazione  viene
altresi' indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai  sensi
del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il
regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso
in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il  termine  per
l'adempimento,   e'   stato   sottoposto   a   liquidazione    coatta
amministrativa.»; 
    4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis.   In   caso   di   eventuale    adempimento    tardivo,
l'intermediario ne da' notizia all'Arbitro attraverso il sito web  di
quest'ultimo.  L'adempimento  integrale  della  decisione,  ancorche'
tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo  documentato  tra  le
parti  e  comunicato  all'Arbitro,  sono  accertati  dal  collegio  e
comportano,  all'esito  del  relativo  accertamento,   la   rimozione
d'ufficio  della  notizia  del  mancato  adempimento  dal  sito   web
dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la  comunicazione  dell'accertamento
compiuto dal collegio, l'intermediario puo' rimuovere la notizia  del
mancato adempimento sul proprio sito web.»; 
    5) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
      «Il collegio  dispone  in  ogni  caso  la  cancellazione  della
notizia   del   mancato   adempimento   qualora    il    procedimento
giurisdizionale decida la controversia in senso diverso  dall'Arbitro
e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede  a
pubblicare sul sito web l'estratto di tale decisione,  indicando  che
l'esito del procedimento giurisdizionale e' stato diverso  da  quello
del  procedimento  dinanzi  all'Arbitro.  Dopo   aver   ricevuto   la
comunicazione  del  provvedimento  di  cancellazione   adottato   dal
collegio, l'intermediario  puo'  rimuovere  la  notizia  del  mancato
adempimento sul proprio sito web.»; 
  H. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla  ricezione  della
decisione corredata della motivazione, puo' chiederne  la  correzione
esclusivamente  per  errori  materiali.  Dell'avvenuta  presentazione
dell'istanza  di  correzione  viene  data  tempestiva   comunicazione
all'altra parte dalla segreteria tecnica.»; 
    2) al comma 2, dopo le parole «per l'adempimento»  sono  inserite
le seguenti: «da parte»; 
  I. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1, le parole «8 del  decreto  legislativo  8  ottobre
2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza  del
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «32-ter.1 del  TUF»,  e  le
parole «cui al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «avvio  del
procedimento»; 
    2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) nella lettera a) la parola «cinquanta» e'  sostituita  dalla
parola «cento»; 
      b) nella lettera b)  la  parola  «cento»  e'  sostituita  dalla
parola «duecento»; 
      c) nella lettera c) la parola «duecento»  e'  sostituita  dalla
parola «quattrocento»; 
    3) al comma 3, le parole «Ove il collegio accolga in tutto  o  in
parte il  ricorso»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  ciascun
ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto  o  in  parte»,  e
dopo le parole «l'intermediario e' tenuto a versare» sono inserite le
seguenti: «alla Consob»; 
    4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. L'intermediario  non  e'  tenuto  al  versamento  della
predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del
ricorso,  una  proposta  conciliativa  al   ricorrente,   da   questi
rifiutata, per un importo pari  o  superiore  a  quello  riconosciuto
dall'Arbitro nella decisione. Il versamento e'  ridotto  della  meta'
qualora  una   proposta   conciliativa   connotata   dalle   predette
caratteristiche e' stata formulata dall'intermediario  al  ricorrente
dopo la  presentazione  del  ricorso  ed  e'  stata  da  quest'ultimo
rifiutata.». 
 
IV Nel capo IV, all'art. 19, sono apportate le seguenti modifiche: 
  A. il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15,  16  e  17  del
presente regolamento sono sospesi dal  1°  al  31  agosto  e  dal  23
dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.»; 
  B. al comma 3, la parola «successive» e'  sostituita  dalla  parola
«proprie».