Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche  apportate
dall'art. 1 della presente delibera sono applicabili ai  procedimenti
avviati con ricorso proposto a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa. Ai procedimenti  avviati  con  ricorso  proposto
prima di tale data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del
regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016,
nel  testo  vigente  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
presente delibera. 
  2. L'art. 16 del regolamento adottato con delibera Consob n.  19602
del 4  maggio  2016,  come  modificato  dall'art.  1  della  presente
delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla  data  di
entrata in vigore della stessa,  ancorche'  relative  a  procedimenti
avviati con ricorso proposto prima di tale data. 
  3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera  Consob
n. 19602 del  4  maggio  2016,  come  modificati  dall'art.  1  della
presente delibera, si applicano ai componenti del  collegio  nominati
successivamente alla data di entrata in vigore della stessa. 
  4. L'art. 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera  Consob
n. 19602, del 4  maggio  2016,  come  modificato  dall'art.  1  della
presente delibera, si applica anche ai  componenti  del  collegio  in
carica alla data di entrata in vigore della stessa. 
  5. La situazione impeditiva prevista dall'art. 5, comma 2-bis, e  i
requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dall'art. 6 del
regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016,
come modificato dall'art. 1 della  presente  delibera,  si  applicano
anche ai componenti del collegio in carica alla data  di  entrata  in
vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data. 
  6. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera Consob  n.
19783 del 23 novembre 2016, gia' prorogato fino  al  1°  luglio  2021
dall'art. 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22  dicembre
2020, e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.