Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall'art. 1 della presente delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della presente delibera. 2. L'art. 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ancorche' relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data. 3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificati dall'art. 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa. 4. L'art. 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della stessa. 5. La situazione impeditiva prevista dall'art. 5, comma 2-bis, e i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applicano anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data. 6. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, gia' prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'art. 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.