IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni (legge finanziaria 2004); Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 7-bis, che ha sostituito il capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura; Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal citato capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007 di modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente «Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 febbraio 2018 di modifica del decreto 18 gennaio 2016 per adeguarlo alle disposizioni di legge intervenute; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che in tutto il territorio nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; Considerato che l'art. 43-quater, comma 2, del summenzionato decreto-legge, stabilisce che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano dettate le misure di attuazione del medesimo articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; Ritenuto opportuno, anche in un'ottica di semplificazione, adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016, modificato dal decreto del 28 febbraio 2018, alle nuove disposizioni di legge, adottando un testo unico; Vista la nota prot. n. 2556 dell'8 febbraio 2021 che comunica l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso del provvedimento; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare; b) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento.