Art. 10 
 
             Modalita' di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare
le spese effettuate per SAL (stato avanzamento  lavori)  al  fine  di
ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti. 
  2. I SAL possono essere al massimo di cinque.  Il  primo  SAL  deve
essere  rendicontato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  stipula  dei
contratti. 
  3. Ai fini della erogazione  delle  agevolazioni  corrispondenti  a
ciascun SAL, il beneficiario  deve  presentare  a  ISMEA  le  fatture
relative al  SAL  da  erogare  nonche'  le  quietanze  delle  fatture
relative  al  SAL  precedente.  L'erogazione   dell'ultimo   SAL   e'
subordinata, oltre che alla  presentazione  delle  relative  fatture,
anche alla dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  delle  stesse  ed
all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. 
  4. I  pagamenti  dei  fornitori  devono  essere  eseguiti  a  mezzo
bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto
corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. 
  5.  La  realizzazione  del  progetto  deve  essere   completata   e
rendicontata entro il termine previsto dai contratti  di  concessione
delle agevolazioni. 
  6. Al termine del periodo di  realizzazione  dell'investimento,  in
caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a  quello
previsto nel progetto approvato, i massimali  di  intervento  di  cui
all'art. 4 vengono ricalcolati  sulla  base  delle  spese  ammesse  e
l'importo del mutuo viene rideterminato  con  effetto  sul  piano  di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.