Art. 13 
 
             Procedura per la dichiarazione di decadenza 
 
  1. ISMEA, rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
decadenza ai sensi del  presente  decreto,  comunica  ai  beneficiari
l'avvio del relativo procedimento,  assegnando  loro  un  termine  di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa,
per presentare eventuali controdeduzioni. 
  2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  i  beneficiari  posso
presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche'
ogni altra  documentazione  ritenuta  idonea.  ISMEA,  esaminati  gli
eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori  elementi
di giudizio,  formula,  ove  opportuno,  osservazioni  conclusive  in
merito. 
  3. Entro i successivi  sessanta  giorni,  esaminate  le  risultanze
istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza
dalla agevolazione e la  risoluzione  dei  contratti  di  concessione
delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed  avviando
le azioni per il recupero delle agevolazioni  percepite  quantificate
in termini di ESL, nonche' delle somme dovute per capitale, interessi
ed altri oneri.