Art. 14 
 
                       Istruzioni applicative 
 
  1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di
istruzioni applicative  del  presente  decreto  volte  a  definire  i
criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di
concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di
cui al presente decreto. In assenza  di  osservazioni  da  parte  dei
predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello
schema, ISMEA adotta le istruzioni  applicative  e  le  pubblica  sul
proprio sito istituzionale.