Art. 15 Disposizioni finali 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. 3. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 18 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2018, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, e n. 120 del 25 maggio 2018. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2021 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco