Art. 2 Requisiti dei soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo si applicano: a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 2) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; 3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; 4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda; 5) avere sede operativa nel territorio nazionale; b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due anni. La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione di cui al comma 1, lettera a), punto 3, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni. 2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda. 3. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. 4. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo. 5. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 6. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonche' a quanto stabilito nei Programmi di sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati. 7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.