Art. 2 
 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo si applicano: 
    a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite
nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma  costituite,  che
subentrino  nella   conduzione   di   un'intera   azienda   agricola,
esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art.
2135 del codice civile da almeno due anni alla data di  presentazione
della domanda di  agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo
sviluppo o  il  consolidamento  dell'azienda  oggetto  del  subentro,
attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 
      2) esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi
dell'art. 2135 del codice civile; 
      3) essere  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  di  eta'
compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non  compiuti  alla  data   di
presentazione  della  domanda,  in  possesso   della   qualifica   di
imprenditore agricolo professionale o  di  coltivatore  diretto  come
risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla
data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di
societa', essere composte, per oltre la meta'  numerica  dei  soci  e
delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani
imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non
compiuti alla data di presentazione della domanda in  possesso  della
qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione  previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; 
      4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio,  da  non
piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella
conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare  entro tre
mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni
mediante un atto di cessione d'azienda; 
      5) avere sede operativa nel territorio nazionale; 
    b) alle microimprese e piccole e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo
sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della
produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due
anni. 
  La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione di
cui al comma 1, lettera a), punto 3,  ove  non  presente  al  momento
della presentazione della  domanda,  deve  sussistere  alla  data  di
ammissione alle agevolazioni. 
  2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  avere  partita  IVA  e   il
legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al  momento  della
presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se
questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda. 
  3.  Lo  statuto  della  impresa  ammessa  alle  agevolazioni   deve
contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o
di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di
eta' dei soci di maggioranza, per un  periodo  di  almeno dieci  anni
dalla data di ammissione  alle  agevolazioni  e  comunque  sino  alla
completa estinzione del mutuo agevolato  concesso.  Inoltre,  per  lo
stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la  qualifica
di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. 
  4. Alla data di presentazione della domanda e  per  i  cinque  anni
successivi alla data di delibera di ammissione alle  agevolazioni,  i
soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote  o  azioni
di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo. 
  5. Le agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi'  come
definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento  e  ai  beneficiari
destinatari  di  ordini  di  recupero  pendenti  a  seguito  di   una
precedente  decisione  della  Commissione  che  dichiara  gli   aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 
  6.   Le   stesse   agevolazioni   non   possono   essere   concesse
contravvenendo  ai  divieti  o   alle   restrizioni   stabiliti   dal
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei  mercati  dei
prodotti agricoli,  nonche'  a  quanto  stabilito  nei  Programmi  di
sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti  devono  essere
effettuati. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.