Art. 3 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art.  2,  comma  1,
sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero,  della  durata
massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di
importo non superiore al sessanta per cento della spesa  ammissibile,
nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per  cento
della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative  nel  settore   della
produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del
periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 
  2. I  progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno
uno dei seguenti obiettivi: 
    a. miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; 
    b. miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di
igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di
investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c. realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura. 
  3. I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di
presentazione della domanda.