Art. 7 Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda 1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del decreto legislativo, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonche' del contributo a fondo perduto.