Art. 7 
 
Deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  o  di  rigetto  della
                               domanda 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  delibera,
nei limiti delle  risorse  di  cui  all'art.  10-quater  del  decreto
legislativo,  l'ammissione  alle  agevolazioni  o  il  rigetto  della
domanda, dandone comunicazione agli interessati. 
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse  ed  i  tempi  per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce
l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonche' del  contributo  a
fondo perduto.