Art. 8 Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni 1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14. 2. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.