Art. 9 
 
                              Garanzie 
 
  1. Il mutuo  agevolato  deve  essere  assistito  da  garanzie  pari
all'intero   importo   concesso,   acquisibili   nell'ambito    degli
investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: 
    a) iscrizione di ipoteca di  primo  grado  acquisibile  sui  beni
oggetto  di  finanziamento  oppure  su  altri   beni   del   soggetto
beneficiario o di terzi; 
    b) in alternativa o in aggiunta  all'ipoteca,  a  prestazione  di
fideiussione bancaria o  assicurativa  a  prima  richiesta,  sino  al
raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per
cento del mutuo agevolato concesso. 
  2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative a favore di ISMEA sui  beni  oggetto  di  finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel  contratto  di  mutuo
agevolato.