Art. 2 1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' indicata, con riferimento alla sostanza acido gamma-idrossibutirrico (denominazione comune) e dopo GHB (altra denominazione) la seguente ulteriore denominazione: oxibato (altra denominazione). 2. Nella tabella dei medicinali, sezione B del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' indicata, con riferimento alla sostanza acido gamma-idrossibutirrico (denominazione comune) e dopo GHB (altra denominazione) la seguente ulteriore denominazione: oxibato (altra denominazione). Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2021 Il Ministro: Speranza