Art. 2 
 
  1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,  e'  indicata,  con
riferimento alla sostanza acido gamma-idrossibutirrico (denominazione
comune) e  dopo  GHB  (altra  denominazione)  la  seguente  ulteriore
denominazione: 
    oxibato (altra denominazione). 
  2.  Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  B  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e'  indicata,  con  riferimento  alla  sostanza  acido
gamma-idrossibutirrico  (denominazione  comune)  e  dopo  GHB  (altra
denominazione) la seguente ulteriore denominazione: 
    oxibato (altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza