Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 30 luglio 2021. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 2021 Il Ministro: Speranza ________ Avvertenza: A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed e' consultabile nel sito del Ministero della salute al link: www.salute.gov.it./portale/nuovocoronavirus/archivio/NormativaNuo voCoronavirus.jsp