Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di  adozione  e
fino al 30 luglio 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

 
                              ________ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'articolo 2, comma  4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento durante lo  svolgimento  della
fase del controllo preventivo di legittimita' della Corte  dei  conti
e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge  7  agosto  1990,  n.
241, ed e' consultabile nel sito del Ministero della salute al link: 
    www.salute.gov.it./portale/nuovocoronavirus/archivio/NormativaNuo
voCoronavirus.jsp