Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data
della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma
1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  nonne
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 maggio 2021 
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza 
 
        Il Ministro degli affari esteri                               
  e della cooperazione internazionale: Di Maio                        

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
1854