Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2021 Il Ministro della salute: Speranza Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1854