Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357,  presenti  nei  siti,  nonche'  le  misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'allegato 1,
gia' operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del  presente  decreto,  nel  sito  internet  del   Ministero   della
transizione  ecologica  nell'apposita  sezione  relativa   alle   ZSC
designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per
le ZSC integrano le misure di salvaguardia e le previsioni  normative
definite  dagli  strumenti  di  regolamentazione   e   pianificazione
esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC
e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette,
gli obiettivi e le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1,
integrano  le   misure   di   salvaguardia   e   gli   strumenti   di
regolamentazione e pianificazione  esistenti,  nelle  more  del  loro
aggiornamento. 
  4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura  2000.  Per  le
parti delle ZSC  ricadenti  all'interno  del  territorio  delle  aree
marine protette, tale allineamento e' assicurato in accordo  con  gli
enti gestori. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione  Sardegna.
Per le ZSC e per le  loro  porzioni  ricadenti  all'interno  di  aree
marine protette tali integrazioni sono approvate dai rispettivi  enti
gestori. Gli aggiornamenti sono  comunicati  entro  i  trenta  giorni
successivi al Ministero della transizione ecologica. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.